Variazione essenziale e ordine di demolizione nel centro storico difficoltà esecutiva irrilevante (C.G.A.R.S. n. 124 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra variazione essenziale al progetto assentito, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, la ristrutturazione di un immobile ricadente nel centro storico che, mediante abbassamento del solaio di copertura ed elevazione del fabbricato, realizzi un nuovo piano sottotetto abitabile con aumento di cubatura e del numero dei piani, non assumendo rilievo la preesistenza di un vano arretrato di ridotte dimensioni. L’ordine di demolizione dell’opera abusiva non è subordinato alla preventiva valutazione, da parte dell’amministrazione, della possibilità di sostituire la sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria. La sostituzione prevista dall’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio e postula una dimostrazione rigorosa, da parte del privato, dell’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme, da fornire in fase esecutiva. L’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria per le opere minori non si pone in contraddizione con il ripristino disposto per l’abuso principale.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto nel 2011 un titolo edilizio per il restauro conservativo di un fabbricato sito nel centro storico di un comune siciliano. A seguito di sopralluogo, l’ufficio tecnico ha contestato la demolizione e ricostruzione di un vano al secondo piano e la sopraelevazione a piano sottotetto, ordinando la demolizione.

L’interessato ha versato la sanzione pecuniaria per le opere minori e ha presentato istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985. L’amministrazione ha respinto l’istanza e ha poi disposto l’acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Propone appello l’istante, dolendosi del travisamento del fatto, della qualificazione dell’abuso e dell’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la staticità del fabbricato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene la situazione di fatto sufficientemente ricostruita dalla verificazione del Genio civile. Il verificatore, confrontando gli elaborati delle precedenti autorizzazioni e la documentazione fotografica, ha accertato che l’involucro edilizio è stato modificato in altezza, con creazione di un volume aggiuntivo derivante in parte dall’abbassamento del solaio di copertura e in parte dall’elevazione del fabbricato.

L’intervento ha così realizzato un terzo piano sottotetto abitabile, con altezza media interna superiore a quella prevista dal regolamento edilizio, per una volumetria stimata in circa mc. 199,82. La trasformazione ha inciso sia sulla cubatura sia sul numero dei piani, in violazione dell’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.D.F., che nel centro storico ammette solo consolidamento, restauro conservativo e trasformazioni conservative.

Irrilevante è la preesistenza di un vano arretrato di ridotte dimensioni, che non esclude la sopraelevazione. Da ciò deriva l’infondatezza del secondo motivo: la variazione essenziale emerge con evidenza dalle difformità accertate, riconducibili all’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, che contempla tra le condizioni l’aumento consistente della cubatura e le modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi.

Quanto alla dedotta difficoltà di demolire, il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. II, n. 7637/2020: la norma sulla sostituzione della sanzione ha carattere eccezionale e non compete all’amministrazione valutare, prima dell’ordine, la sua applicabilità. Incombe sul privato la prova rigorosa, in fase esecutiva, dell’impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme. Il Comune, pertanto, non poteva che ordinare la demolizione, salva la facoltà dell’appellante di dedurre in executivis le ragioni di pericolo per la stabilità del fabbricato residuo.

Il pagamento della sanzione pecuniaria riguarda gli abusi minori e non contraddice l’ordine di ripristino dell’abuso principale. L’istruttoria risulta completa e l’appello è infondato; le spese del grado sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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