Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2734 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Rispettato il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e non allegata prova dell’adempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’a.s. 2022/2023, con emissione del relativo buono elettronico di importo pari a € 500,00.
Il titolo giudiziale, notificato al Ministero resistente l’11.12.2024, è passato in giudicato. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e va accolto. Il Collegio richiama la disposizione dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione al giudicato.
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello previsto dall’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’Amministrazione resistente in applicazione degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. Il Collegio precisa che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Il Tribunale accerta inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come da documentazione in atti.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. In caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica, precisando che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della natura non particolarmente complessa delle questioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.