Progressione verticale, titolo di studio specifico e insindacabilità della scelta (TAR Campania n. 2620 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di progressione verticale tra aree del personale degli enti locali, la clausola del bando che richiede il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno all’area oggetto di selezione non si risolve nel mero possesso di una laurea di livello corrispondente, ma impone il conseguimento del titolo nelle specifiche materie individuate dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi. L’art. 13 C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 riconosce in capo all’amministrazione una mera facoltà di avvalersi delle tabelle di corrispondenza, sicché l’omesso esercizio di tale facoltà non elide il potere discrezionale dell’ente di limitare l’accesso all’area superiore ai soli dipendenti in possesso dei titoli culturali specificamente richiesti. Ne consegue che il ricorso che non colga l’effettiva ratio del provvedimento di esclusione è inammissibile per difetto di specificità delle censure e di interesse.

Il Fatto

Due dipendenti di ruolo di un Comune hanno partecipato a una procedura di progressione verticale per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, area dei funzionari ad elevata qualificazione, indetta ai sensi dell’art. 15 C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022. L’ente li ha esclusi con determina del 12.06.2024, rilevando che i titoli dichiarati — una laurea triennale in ingegneria della sicurezza e una laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie — non corrispondevano a quelli previsti per l’accesso dall’esterno all’area oggetto di selezione.

I ricorrenti hanno adito il giudice ordinario, che con sentenza del 10.06.2025 ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio innanzi al TAR, hanno dedotto l’illegittimità dell’esclusione perché i titoli posseduti rientrerebbero tra quelli indicati dall’art. 2 dell’avviso e, in ogni caso, perché l’art. 13, comma 6, del C.C.N.L. imporrebbe l’ammissione in forza dell’esperienza pluriennale maturata. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura integrale dell’art. 2 dell’avviso di selezione. La clausola richiama il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno all’area oggetto di selezione, come individuato nell’allegato “C” del vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi. Il requisito culturale di accesso, dunque, non è costituito dal mero possesso di una laurea triennale, specialistica o magistrale, ma dall’averla conseguita in particolari materie.

Il regolamento comunale, già richiamato in sede cautelare, individua per l’accesso dall’esterno all’area D le lauree in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio. Nessuno dei ricorrenti ha conseguito il titolo in tali materie. L’inammissibilità non deriva quindi dalla fondatezza nel merito, ma dalla circostanza che i ricorrenti non hanno colto il senso effettivo del provvedimento impugnato.

Quanto al secondo argomento, il Collegio osserva che l’art. 13 C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022, nel dare attuazione all’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, riconosce in capo all’amministrazione una mera facoltà di fare ricorso alle tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti. Nel caso concreto tale facoltà non risulta esercitata.

Il Collegio aggiunge che la previsione contrattuale non elide il potere discrezionale dell’ente di limitare l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione ai soli dipendenti in possesso di titoli di studio conseguiti in specifiche materie, come stabilito dal regolamento comunale. La censura articolata sul punto non è quindi idonea a scalfire la legittimità dell’esclusione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di specificità delle censure e di interesse, essendo rimasta incontestata la ragione effettiva dell’esclusione. Nulla è disposto per le spese, non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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