L’effetto conformativo della sentenza di annullamento del diniego edilizio (TAR Calabria n. 1776 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento del giudice amministrativo produce, oltre all’effetto caducatorio, un effetto conformativo circoscritto alla natura e alla sostanza del vizio accertato. Nel giudizio di ottemperanza il giudice interpreta il comando contenuto nel giudicato secondo la sequenza petitum-causa petendi-motivi-decisum, senza modificarne l’accertamento di fatto. Se il vizio attiene al solo criterio di applicazione della normativa edilizia sopravvenuta, l’obbligo conformativo impone all’amministrazione di non applicare la disciplina più restrittiva al fabbricato già realizzato e di applicare quella nuova al sottotetto, ma non di accogliere l’istanza di permesso. Residuano pertanto poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., con conseguente infondatezza della domanda di ottemperanza e di quella risarcitoria fondata sul solo ritardo nell’esecuzione.

Il Fatto

Il Comune di Catanzaro aveva negato il permesso di costruire in variante con provvedimento del 28 giugno 2007. Il TAR Catanzaro, con sentenza n. 866/2017 del 29 maggio 2017, aveva accolto il ricorso e annullato quel diniego; la decisione, non impugnata, era passata in giudicato.

I ricorrenti hanno quindi promosso giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato entro quindici giorni, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’amministrazione. Il Comune si è costituito eccependo l’insussistenza dei presupposti dell’azione e l’infondatezza della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge la tesi dei ricorrenti secondo cui l’obbligo conformativo imporrebbe al Comune di annullare il diniego e di accogliere la domanda di permesso in variante. L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, da condurre nello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato della sentenza da eseguire: richiamando Cons. Stato Sez. V n. 5068 del 02.11.2017, il TAR ribadisce che l’attività di interpretazione del comando non può modificare l’accertamento di fatto contenuto nel giudicato.

Sul piano sostanziale, il Collegio richiama Cons. Stato Sez. V n. 6875 del 13.10.2021 (e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. IV n. 1489 del 02.03.2020, Sez. IV n. 3664 del 14.06.2018 e Sez. VI n. 3224 del 30.05.2011): l’ampiezza del vincolo conformativo della sentenza di annullamento, nella rinnovazione del procedimento, si rapporta alla natura e alla caratteristica del vizio rilevato.

Esaminata la sentenza n. 866/2017, il TAR individua il passaggio motivazionale centrale nel principio della successione nel tempo delle norme edilizie. Richiamando Cass. civ. Sez. II n. 15298 del 25.07.2016, la sentenza aveva affermato che la nuova disciplina, se meno restrittiva, si applica anche alle costruzioni anteriori, mentre se più restrittiva non si applica ai fabbricati già sorti, salvo il limite dei diritti quesiti.

Da qui la precisazione dell’obbligo conformativo: il Comune, in sede di eventuale riedizione del potere, non deve applicare al fabbricato già realizzato la nuova normativa quanto a percentuale delle superfici accessorie, volume e posizionamento del locale fuori terra, mentre deve applicare le nuove disposizioni al sottotetto. La sentenza non impone però di determinarsi in senso favorevole ai ricorrenti, perché residuano valutazioni di competenza dell’amministrazione.

L’azione di ottemperanza è quindi infondata, così come la domanda risarcitoria formulata per inosservanza o ritardo nell’esecuzione: la sentenza non assegna il bene della vita, ma orienta il successivo operato dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 2.000,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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