Accesso difensivo agli atti nel procedimento di inefficacia della garanzia Fondo PMI (TAR Lazio n. 15222 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale richiesto per partecipare ai procedimenti amministrativi di inefficacia della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI ha natura difensiva ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e impone al Gestore una valutazione puntuale degli interessi ostativi. Il generico richiamo al segreto istruttorio non giustifica il diniego rispetto agli atti amministrativi e alla documentazione istruttoria formati dal Gestore nell’ambito della propria attività istituzionale. Resta invece sottratta all’accesso la documentazione formata o detenuta dall’Autorità giudiziaria nell’ambito di indagini penali in corso, coperta dall’art. 329 cod. proc. pen., nonché la corrispondenza intercorsa con essa e gli atti meramente ricognitivi delle risultanze investigative. Difetta il presupposto della necessità dell’accesso, ex art. 22 della legge n. 241/1990, per i documenti già consultabili tramite il portale telematico del Fondo. La trattazione unitaria di più istanze relative a posizioni con comune nucleo istruttorio non lede il diritto di difesa.
Il Fatto
Una società in amministrazione straordinaria aveva ottenuto, su diverse operazioni finanziarie, l’ammissione alla garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996. Nel dicembre 2025 Mediocredito Centrale s.p.a., quale mandataria del Gestore del Fondo, ha avviato distinti procedimenti volti a dichiarare l’inefficacia delle garanzie, contestando dichiarazioni inesatte o reticenti, irregolarità nell’istruttoria creditizia e anomalie nella concessione, erogazione e monitoraggio del credito, emerse in indagini penali e nell’attività ispettiva della Banca d’Italia.
Per predisporre le proprie difese la società ha presentato plurime istanze di accesso documentale, tra cui quelle del dicembre 2025 relative alle dodici posizioni oggetto del giudizio. Con nota del 21 gennaio 2026 il Gestore ha respinto le richieste, invocando l’art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990, la copertura da segreto istruttorio degli atti riconducibili a procedimenti penali in corso e la riservatezza degli atti detenuti dall’Autorità giudiziaria. La società ha impugnato il diniego con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., lamentando la violazione degli artt. 22 e 24 della legge sul procedimento, il difetto di motivazione e la mancata ponderazione degli interessi.
La Motivazione della Corte
In rito il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per parcellizzazione dell’iniziativa processuale. Nel processo amministrativo la regola generale è l’impugnabilità con un ricorso di un solo provvedimento, mentre il ricorso cumulativo ha carattere eccezionale, come chiarito da Cons. St., sez. III, sent. 20 ottobre 2021, n. 7045.
Nel merito il Tribunale qualifica l’accesso come difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, essendo volto a consentire alla ricorrente di curare i propri interessi giuridici nei procedimenti di inefficacia delle garanzie. Da qui l’onere per il Gestore di indicare puntuali esigenze ostative, non assolto nel caso concreto.
Le richieste aventi ad oggetto la documentazione acquisita tramite le Autorità giudiziarie in procedimenti penali e la relativa corrispondenza sono infondate. Si tratta di atti formati dall’Autorità giudiziaria in indagini in corso, coperti dall’art. 329 cod. proc. pen. fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, secondo l’insegnamento di Cons. St., sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1923.
È invece fondata la pretesa di esibizione degli atti del procedimento di inefficacia, ovvero degli atti amministrativi posti in essere dal Gestore nell’esercizio della propria attività istituzionale. Resta fermo che nessun obbligo di ostensione sussiste per la documentazione già accessibile tramite il portale telematico del Fondo, rispetto alla quale difetta il presupposto della necessità dell’accesso ex art. 22 della legge n. 241/1990.
Il Collegio dichiara estranea al perimetro del giudizio la questione dell’ostensibilità delle relazioni istruttorie della Banca d’Italia e del relativo segreto di vigilanza, atti mai richiamati nell’istanza né nel diniego. Sono infondati il primo e il quinto motivo: la trattazione contestuale delle istanze non ha pregiudicato il diritto di difesa, data l’omogeneità del nucleo istruttorio, e la disciplina dell’accesso civico generalizzato è recessiva rispetto alla tutela degli interessi pubblici, ex art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. Il diniego è pertanto annullato nei limiti indicati, con ordine di esibizione entro trenta giorni e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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