Vincolo paesaggistico e sanzione demolitoria anche per il cancello abusivo (TAR Campania n. 1166 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, qualunque intervento edilizio eseguito in assenza di titolo abilitativo è considerato in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con conseguente dovere del Comune di disporre la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di demolizione costituisce atto interamente vincolato, sicché è escluso ogni obbligo di ponderazione degli interessi coinvolti e di esplicitazione dei motivi di pubblico interesse. Il richiamo all’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 in luogo dell’art. 31, ove non accompagnato dalla contestuale determinazione di demolire d’ufficio senza ritardo, si interpreta come mero errore materiale, restando fermo il dovere di dare seguito all’ordine con le conseguenze sanzionatorie proprie dell’art. 31, compresa la sanzione pecuniaria ex comma 4-bis. Il ritardo nell’esecuzione d’ufficio non elide il perdurante obbligo di riduzione in pristino.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Pozzuoli gli ha ingiunto la demolizione e il ripristino di un cancello in ferro, di dimensioni modeste, collocato a chiusura di un varco adiacente alla pubblica strada, realizzato senza il prescritto permesso di costruire. Con lo stesso provvedimento è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000 ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorrente ha dedotto che l’esiguità dell’opera non ne comporterebbe il rilievo urbanistico ed edilizio, che il provvedimento sarebbe affetto da difetto di istruttoria e motivazione e che, in ogni caso, sarebbe stata erroneamente applicata la disciplina dell’art. 31 in luogo di quella dell’art. 27. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, per la loro connessione. Rileva anzitutto che l’intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico e che le opere risultano prive della necessaria autorizzazione paesaggistica. L’intervento è idoneo a modificare in maniera permanente l’aspetto esteriore del territorio.
Trova quindi applicazione l’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001: ogni intervento su immobili vincolati, in assenza di titolo, è considerato in totale difformità dal permesso, con conseguente dovere di demolizione ex art. 31. Per gli interventi in area vincolata occorre inoltre il preventivo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, nella specie mai richiesto.
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che l’assenza del titolo edilizio rende legittima l’ingiunzione demolitoria, quale atto dovuto e rigorosamente vincolato. La natura interamente vincolata dell’ordine esclude che l’Amministrazione debba compiere una ponderazione tra gli interessi coinvolti.
Il terzo motivo è parimenti infondato. La differenza tra gli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 risiede nella scelta del Comune di procedere alla demolizione immediata ovvero di fissare il termine di novanta giorni per l’ottemperanza spontanea. Il ritardo nell’esecuzione d’ufficio non elide il perdurante obbligo di riduzione in pristino. Nella specie, il richiamo all’art. 27 in luogo dell’art. 31, non accompagnato dalla determinazione di demolire senza ritardo, si interpreta come mero errore materiale, restando fermo il dovere di dare seguito all’ordine con le conseguenze sanzionatorie proprie dell’art. 31, compresa la sanzione pecuniaria ex comma 4-bis. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate per la natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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