Cessazione materia del contendere docenti Carta docente: ottemperanza improcedibile (TAR Lombardia n. 3615 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza della sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio e prima della decisione, l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa creditoria, erogando il beneficio economico riconosciuto in sentenza. In tal caso, la piena soddisfazione della pretesa fa venire meno l’interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito, mentre resta ferma la liquidazione delle spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente, comprensive della rifusione del contributo unificato, da corrispondersi direttamente ai difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Una docente, in servizio presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza del 6 marzo 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione nel maggio 2025, era passata in giudicato.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del comando giudiziale e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, rilevato l’intervenuto adempimento da parte dell’Amministrazione in data successiva alla proposizione del ricorso, ha ritenuto che la pretesa della ricorrente fosse rimasta pienamente soddisfatta. Sul punto, il Collegio ha precisato che si configura un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, in quanto l’esecuzione spontanea del comando contenuto nella sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza ha integralmente realizzato l’interesse della parte ricorrente.
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Il giudice ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, non sussistendo più alcuna utilità per la ricorrente a ottenere una pronuncia in merito all’originaria domanda esecutiva.
Quanto alle spese di lite, il TAR ne ha disposto la condanna in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, sono state poste direttamente a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, disponendo altresì la rifusione del contributo unificato versato.
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Nota della Redazione
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