Carta docente: ottemperanza e commissario ad acta per il mancato pagamento (TAR Lombardia n. 3028 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, una volta accertato che il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è decorso senza che l’Amministrazione abbia effettuato pagamenti, anche parziali, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per adempiere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa qualora risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo al tempo trascorso dalla notificazione della sentenza e all’entità delle somme pretese. L’azione di ottemperanza riguarda esclusivamente le statuizioni di condanna al pagamento della carta docente e non si estende alle spese di lite liquidate e distratte in favore dei difensori, per le quali deve essere proposta apposita azione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice aveva altresì condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori.
Non avendo ricevuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita in giudizio senza formulare alcuna deduzione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, precisando che l’ottemperanza non può estendersi alle spese di lite, in quanto, essendo state distratte in favore dei difensori, avrebbero richiesto un’autonoma azione esecutiva o di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano che l’Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e che la resistente non aveva fornito elementi per contestare il credito nell’an e nel quantum.
Alla luce di tali circostanze, il giudice ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per adempiere integralmente. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe provveduto al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Tribunale ne ha escluso l’applicazione, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso e dell’entità delle somme, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato in materia di liquidazione delle spese. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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