Guida in stato di alterazione da stupefacenti e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 21712 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti, ex art. 187 cod. strada, l’affermazione di responsabilità può fondarsi non solo sull’esito positivo degli accertamenti sui liquidi biologici, ma anche sulle ulteriori evidenze sintomatiche rilevate dagli agenti intervenuti al momento del controllo. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza dei sintomi dello stato di alterazione, e la relativa censura è inammissibile quando si risolva in una contestazione di fatto priva di un vero e proprio travisamento. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 187 cod. strada con sentenza del Tribunale di Vasto del 4 ottobre 2024, confermata dalla Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 20 ottobre 2025. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, asseritamente fondata sul solo accertamento scientifico, senza che l’operatore qualificato avesse rilevato una sintomatologia idonea a suffragarne il risultato. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, perché costruito in fatto e volto a riproporre un profilo di censura già vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto.

I giudici di merito, infatti, non si sono limitati a valorizzare l’esito positivo dell’esame sui liquidi biologici, ma hanno considerato le ulteriori evidenze disponibili, tra cui la condotta tenuta dal ricorrente al momento del controllo, che indusse gli agenti a sottoporlo agli accertamenti tossicologici. In particolare è stata rilevata una guida del tutto anomala, con alternanza di accelerazioni e rallentamenti e andamento a zigzag, unita a un atteggiamento disconnesso dalla realtà, con momenti di tranquillità alternati a ira e crisi di pianto, e al rifiuto opposto all’ispezione del veicolo.

La Corte ribadisce che spetta al giudice verificare l’esistenza dei sintomi relativi allo stato di alterazione: il ricorrente li contesta in fatto richiamando le dichiarazioni dell’agente intervenuto, ma senza dedurre un vero e proprio travisamento della prova.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo è giudicato intrinsecamente aspecifico, come già lo era in appello. La Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego, non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Nella specie rilevano la pessima biografia penale e la gravità della condotta. Sono richiamate Sezioni Unite n. 27727 del 2023 e le conformi Sez. II n. 23903 del 2020, Sez. V n. 43952 del 2017 e Sez. II n. 3609 del 2011.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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