Pena sotto il medio edittale non richiede specifica motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 21713 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La specifica motivazione in ordine ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. è richiesta solo quando la pena base sia pari o superiore al medio edittale. Se la pena applicata è inferiore a tale soglia, la doglianza sulla mancata indicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio è infondata. Il medio edittale si calcola dividendo per due la differenza tra minimo e massimo della forbice e sommando il risultato al minimo. Nel giudizio di legittimità, inoltre, il ricorso che non indichi le ragioni per le quali i giudici di merito avrebbero dovuto irrogare una pena più mite è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 15 gennaio 2025, rideterminando la pena in anni due e mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa.
Con un unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, applicata senza indicare i criteri adottati, al punto da non consentire di stabilire se fosse stata ritenuta l’ipotesi base o quella aggravata dal carattere non occasionale della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che, trattandosi di condotta commessa il 15 gennaio 2025, occorre riferirsi alle modifiche introdotte all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con mod. dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. Il massimo edittale è stato elevato ad anni cinque di reclusione, fermo il minimo di sei mesi; nell’ipotesi di condotta non occasionale la forbice è compresa tra diciotto mesi e cinque anni.
Dall’esame della sentenza impugnata emergono chiari riferimenti al carattere non occasionale della condotta. La pena base, fissata in anni due e mesi tre di reclusione, risulta significativamente inferiore al medio edittale. La Corte verifica, in via subordinata, che anche prescindendo da tale connotazione il medio edittale coinciderebbe con anni due e mesi nove.
Il Collegio richiama il pacifico principio per cui il medio edittale si calcola dividendo per due la differenza tra minimo e massimo e sommando il risultato al minimo (Sez. V n. 36407 del 02.10.2025; Sez. III n. 29968 del 22.02.2019). Nella specie il medio edittale deve quindi determinarsi, per la pena detentiva, in anni tre e mesi tre.
Poiché la pena base è inferiore al medio edittale, la Corte ricorda di avere già precisato che solo l’irrogazione di una pena pari o superiore a tale soglia richiede una specifica motivazione sui criteri soggettivi e oggettivi dell’art. 133 cod. pen., valutati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva (Sez. IV n. 11620 del 26.02.2025, non mass.; Sez. V n. 35100 del 27.06.2019; Sez. III n. 10095 del 10.01.2013). La sentenza impugnata richiama inoltre i precedenti specifici e la professionalità dimostrata nell’attività illecita.
Il ricorrente, infine, non indica le ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a un trattamento più mite. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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