Reddito di cittadinanza: DSU irritualmente sottoscritta non esclude il reato (Cass. pen. Sez. III n. 21948 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, che punisce le sole condotte concretamente idonee a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore. È irrilevante la mancata o irrituale sottoscrizione, da parte del richiedente, della D.S.U. allegata alla domanda di reddito di cittadinanza: l’irrituale sottoscrizione non determina l’inesistenza della richiesta e non le preclude di produrre l’effetto dell’erogazione del sussidio, sicché il contenuto della dichiarazione resta imputato a chi ha presentato l’istanza. In tema di particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità la cui prova è demandata all’imputato, tenuto ad allegare elementi specifici sui presupposti, non essendo sufficiente la generica deduzione dell’esiguità del danno.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 febbraio 2026, ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Nola per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. L’imputato era stato ritenuto colpevole per aver omesso di indicare, nella Dichiarazione Sostitutiva Unica prodromica alla domanda di reddito di cittadinanza, il reale valore del patrimonio mobiliare, dichiarando una somma inferiore a quella effettiva.
Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova quanto alla riconducibilità delle condotte al ricorrente, nonché omessa motivazione sugli elementi addotti a sostegno della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato perché generico. La Corte premette che l’omissione nella D.S.U. di informazioni dovute è ostativa al diritto alla percezione del beneficio e integra il reato, in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 49686 del 13/07/2023, che hanno qualificato la fattispecie come reato di pericolo concreto a consumazione anticipata.
La doglianza difensiva ruota attorno alla scissione tra dichiarante e imputato, poiché la D.S.U. sarebbe stata sottoscritta da un soggetto diverso. La Corte osserva però che dalla sentenza impugnata risulta che fu proprio il ricorrente a sottoscrivere e presentare l’istanza per il reddito di cittadinanza, alla quale era allegata la D.S.U. sottoscritta da altro soggetto. Il motivo è quindi generico, perché non si confronta con la motivazione della Corte territoriale: allegando all’istanza la dichiarazione relativa al comune nucleo familiare, il ricorrente ha sostanzialmente imputato a sé il contenuto della domanda.
Il principio è confermato da Sez. 3, n. 6126 del 13/01/2026 e da Sez. 3, n. 32763 dell’11/06/2024, secondo cui è irrilevante la mancata o irrituale sottoscrizione della D.S.U. da parte del richiedente: l’irrituale sottoscrizione, non determinando l’inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l’effetto dell’erogazione del sussidio.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato per genericità. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il non esiguo arco temporale della condotta e gli elementi dell’art. 133, comma 1, cod. pen. Il ricorso non quantifica l’importo indebitamente percepito né documenta la rateizzazione dell’indebito, limitandosi a doglianze oppositive. La prova dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. è demandata all’imputato, come affermato da Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo ai sensi dell’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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