Rinuncia ai motivi di appello e inammissibilità delle censure non devolute (Cass. pen. Sez. II n. 23133 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La parziale rinuncia ai motivi di appello, subordinata all’accoglimento di una richiesta di riqualificazione concordata tra le parti, determina l’interruzione della catena devolutiva: in sede di legittimità sono deducibili soltanto le censure relative alla qualificazione giuridica non rinunciata, mentre le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale restano precluse. Non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la riqualificazione del fatto operata dal giudice di appello, quando il nucleo essenziale della contestazione resti immutato e la diversa qualificazione sia stata sollecitata dalle parti. La consegna di un bene di provenienza furtiva, priva di danno per la persona offesa, può essere espunta dal thema decidendum, residuando la configurabilità del tentativo di estorsione e non della violenza privata.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania, aveva riqualificato ai sensi degli artt. 56-629 cod. pen. le condotte estorsive originariamente contestate, riconoscendo la circostanza attenuante della lieve entità e rideterminando le pene, con revoca dell’interdizione dai pubblici uffici per alcuni imputati.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sulla riqualificazione, sulla mancata concessione della sospensione condizionale e sulla posizione di un ricorrente non rinunciante ai motivi. La Procura generale ha concluso per l’inammissibilità; uno dei difensori ha chiesto l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa processuale decisiva: i difensori avevano sottoposto alla Procura generale un’ipotesi di rivalutazione congiunta degli atti, senza formale istanza di concordato per il decorso dei termini di cui all’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. L’Ufficio requirente ha quindi richiesto la riqualificazione delle condotte con rideterminazione della pena, e i difensori si sono associati alle richieste, rinunciando ai motivi di appello diversi dalla riqualificazione, subordinatamente all’accoglimento delle pene indicate.

Poiché il trattamento sanzionatorio è stato rideterminato nei termini invocati, gli unici motivi ritualmente deducibili concernono la mancata sussunzione dei fatti nella fattispecie dell’art. 610 cod. pen. Per le ulteriori censure si è interrotta la catena devolutiva, in forza della parziale rinuncia ex art. 589, comma 2, cod. proc. pen. e del venire in essere della condizione sospensiva. Da qui l’inammissibilità del motivo sulla sospensione condizionale, cui si aggiunge l’adeguatezza della motivazione sul punto.

Quanto alla posizione del ricorrente non rinunciante, la Corte rileva che i motivi non rinunciati avevano ad oggetto la divergenza tra motivazione e dispositivo e la mancata riconduzione all’ipotesi di lieve entità, profili ai quali la Corte ionica ha dato compiuta risposta proprio nel senso invocato. Il motivo di ricorso non si misura con tali statuizioni e risulta, pertanto, generico.

Sul piano sostanziale, la Corte conferma la riconduzione della residua vicenda al tentativo di estorsione: la richiesta di una somma di denaro, rivolta a procurare un ingiusto profitto con altrui danno economico, integra la fattispecie dell’art. 629 cod. pen. e non la violenza privata, come affermato da Sez. II n. 3371 del 18.12.2012, dep. 2013, Maiolo, e da Sez. II n. 31302 del 24.06.2025, Cardinale. La possibile soluzione del debito da parte del padre della persona offesa è valorizzata solo a riprova del mancato accertamento della consumazione.

Non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: il precetto è violato solo in caso di assoluta difformità tra imputazione e statuizione, quando non sia individuabile un nucleo comune nei fatti, secondo Sez. Un. n. 36551 del 15.07.2010, Carelli. Nel caso concreto non vi è stata incertezza sul nucleo essenziale della contestazione, né problemi di contraddittorio, poiché la diversa qualificazione era stata sollecitata con i motivi di impugnazione. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *