No sindacato del giudice sulle scelte organizzative del DAP (Cass. pen. Sez. I n. 23780 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del detenuto a una sana alimentazione, quale corollario del diritto alla salute tutelabile ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen., si estende alla corretta conservazione dei cibi, ma non comprende un diritto soggettivo all’acquisto o all’utilizzo del frigorifero. La magistratura di sorveglianza, accertata l’inerenza della pretesa a un diritto soggettivo, deve limitarsi a valutare la ragionevolezza del limite derivante dagli atti regolativi dell’Amministrazione penitenziaria, non potendo sostituire la propria valutazione alle scelte discrezionali in materia di modalità organizzative di tutela del diritto. Il sindacato giurisdizionale resta di legittimità, esteso alla ragionevolezza e proporzionalità della scelta amministrativa, e non può imporre una modalità organizzativa diversa da quella già adottata, ove questa non risulti in concreto inidonea al soddisfacimento delle esigenze di tutela.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 09 settembre 2025, accoglieva il reclamo di un detenuto presso la casa circondariale di Cuneo, autorizzandolo ad acquistare a proprie spese un frigorifero da collocare in cella o subito fuori di essa, previo isolamento delle parti elettriche. Il giudice di merito riteneva che il diritto a una sana alimentazione implicasse anche il diritto a conservare adeguatamente i cibi e che le borse termiche fornite dall’Amministrazione non assicurassero tale conservazione, potendo la temperatura superare i 4 C°, soglia oltre la quale aumenta la proliferazione batterica.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, articolando due motivi: carenza del potere di intervento del giudice di sorveglianza, per assenza di un diritto soggettivo all’uso del frigorifero, e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale sindacato il merito di una scelta discrezionale dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis Ord. pen., diretto a valutare, ai sensi dell’art. 69-bis, comma 6, lett. b), Ord. pen., l’inosservanza di norme di legge o regolamentari dalla quale derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti. Riconosce che il diritto alla salute e quello a una sana alimentazione, anche in regime differenziato, costituiscono diritti soggettivi meritevoli di tutela e che il diritto si estende alla conservazione dei cibi, da assicurare in modo idoneo e sicuro.

Rileva tuttavia che l’ordinanza impugnata non afferma l’esistenza di un generale diritto soggettivo del detenuto all’acquisto o all’utilizzo di un frigorifero, sussistenza negata dalla giurisprudenza di legittimità. Richiama sul punto Sez. 1 n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283974, secondo cui è legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di utilizzare il frigorifero della sezione, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione, nonché Sez. 1 n. 21589 del 08/02/2024, Sez. 1 n. 32394 dell’11/04/2024 e Sez. 1 n. 15671 del 28/03/2025.

Il vizio dell’ordinanza è individuato sul piano metodologico. Il Tribunale ha fondato la decisione su una valutazione astratta di inidoneità della borsa termica, legata al tempo di sostituzione delle mattonelle refrigeranti. Ma l’esistenza di un diritto soggettivo solo alla corretta conservazione dei cibi, e non all’uso del frigorifero, impone di rispettare il potere dell’Amministrazione nella scelta delle modalità di tutela. Il giudice deve verificare la ragionevolezza del limite derivante dagli atti regolativi, che possono legittimamente escludere modalità di fruizione non essenziali, senza intromettersi nelle scelte discrezionali.

La Corte osserva che la stessa ordinanza non esclude la possibilità, per esigenze di più lunga conservazione, di ottenere una più frequente sostituzione delle mattonelle con altre previamente congelate, idonee a mantenere costante la refrigerazione. La problematica del lasso temporale può essere agevolmente superata dall’Amministrazione. Il Tribunale è dunque intervenuto non a tutelare il diritto soggettivo, ma a sindacare le modalità della tutela già offerta, imponendo una scelta organizzativa alternativa in un ambito riservato all’Amministrazione, alla quale spetta valutare l’adeguatezza e la fattibilità delle modalità operative nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di una condizione detentiva dignitosa. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata senza rinvio, non risultando necessario un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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