Pena illegale e obbligo del giudice d’appello di operare il bilanciamento (Cass. pen. Sez. II n. 40481 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti non determina di per sé pena illegale: lo è soltanto se la pena inflitta eccede i limiti edittali generali degli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti cod. pen. o quelli previsti per la singola fattispecie, restando irrilevante che i passaggi intermedi siano stati computati in violazione di legge. Una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui sanciva il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., il giudice d’appello è tenuto a emendare l’errore in diritto del primo giudice. La facoltà di procedere al bilanciamento, a norma dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., opera in deroga al principio devolutivo, con il solo limite del divieto di reformatio in pejus.

Il Fatto

Il Tribunale aveva riconosciuto l’imputato colpevole di ricettazione, applicando l’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen. e la recidiva contestata. Nel determinare la pena aveva però omesso il bilanciamento tra circostanze eterogenee, parametrando la pena base sul quadro edittale della fattispecie attenuata e operando su di essa gli aumenti per la recidiva e la continuazione.

La Corte di Appello, investita del gravame, ha ritenuto di non poter procedere alla comparazione per difetto di impugnazione sul punto e per l’operatività del divieto di prevalenza dell’attenuante speciale rispetto alla recidiva qualificata. Il difensore ha proposto ricorso, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 69 cod. pen. e l’illegalità della pena. La questione arriva in Cassazione perché i giudici territoriali non avrebbero considerato gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 105/2014.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte chiarisce anzitutto che non si verte in ipotesi di pena illegale. La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione è illegale solo quando eccede i limiti edittali generali o quelli della singola fattispecie, a nulla rilevando che i passaggi intermedi siano stati computati in violazione di legge. Richiamando le Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, la Corte rileva che tali condizioni non ricorrono nella specie.

Sussiste invece la dedotta violazione di legge per avere la Corte di Appello escluso di poter correggere il computo. L’argomento non persuade, perché la Corte costituzionale con le sentenze nn. 105/2014 e 141/2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza rispetto alla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., rispettivamente dell’attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod. pen. e dell’attenuante comune ex art. 62, n. 4, cod. pen..

Espunto dal sistema il vincolo al bilanciamento tra circostanze eterogenee, i giudici territoriali avevano a disposizione lo strumento per adeguare la pena tenendo conto degli elementi circostanziali. Non ha pregio l’assunto secondo cui l’errore in diritto del primo giudice sarebbe incorreggibile in difetto di impugnazione dell’imputato, poiché l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. riconosce al giudice d’appello la facoltà di procedere, quando occorre, al giudizio di comparazione, in deroga al principio devolutivo.

La sentenza va dunque annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per la nuova determinazione della pena; l’affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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