Sopravvenuta carenza di interesse e revoca della misura cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 25122 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura cautelare e la conseguente remissione in libertà del ricorrente, intervenute nelle more del giudizio di legittimità, determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, avendo l’imputato conseguito il risultato processuale che avrebbe potuto ottenere con l’accoglimento dell’impugnazione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una condotta processuale contraria ai canoni di lealtà e correttezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25 febbraio 2026 ha confermato il provvedimento con cui il g.i.p. aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, per ipotesi di traffico di stupefacenti e tentata introduzione di dispositivi elettronici in carcere. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.
Nel corso del giudizio di legittimità, la misura cautelare è stata revocata con ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Roma del 17 aprile 2026 e l’indagato è stato rimesso in libertà.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione affronta la questione senza esaminare i motivi di ricorso, rilevando un profilo preliminare assorbente. Dagli atti emerge che il ricorrente è stato rimesso in libertà a seguito della revoca della misura cautelare, e che egli non ha in alcun modo rappresentato un residuo interesse alla trattazione dell’impugnazione.
Il ragionamento della Corte muove da una premessa di ordine processuale. L’interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. Se nelle more sopravviene una situazione che fa venir meno l’utilità concreta del provvedimento richiesto, l’impugnazione diventa priva di oggetto.
Nella specie, il ricorrente ha conseguito proprio il risultato processuale che avrebbe potuto acquisire coltivando il ricorso: la caducazione della misura custodiale. Ne discende che l’interesse all’impugnazione è venuto meno. La carenza di interesse, legata a fatti sopravvenuti, determina pertanto l’inammissibilità del ricorso.
La Corte precisa quindi gli effetti della pronuncia in punto di spese processuali. La sopravvenuta carenza di interesse, da un lato, comporta l’inammissibilità del ricorso, ma, dall’altro lato, non impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, né della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. A sostegno, richiama un orientamento consolidato: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, e Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, Dajani.
Il principio riflette una logica di sistema: la sopravvenienza di un fatto che elide l’interesse non configura una condotta processuale censurabile, ma una evenienza oggettiva che rende la pronuncia sul merito priva di utilità. Da qui la declaratoria di inammissibilità senza le conseguenze sanzionatorie normalmente collegate alla definizione in rito sfavorevole del ricorso.
Nota della Redazione
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