La casa familiare non è revocata implicitamente dal divorzio e la decadenza dall’usufrutto richiede abusi gravi (Trib. Bari 857/2026)
Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, sentenza n. 857 del 9 febbraio 2026 (R.G. 15152/2022) — Giudice Rosella Nocera
Il principio
L’assegnazione della casa familiare non cessa implicitamente per il solo fatto che la successiva sentenza di divorzio non la menzioni: il diritto permane finché non vengano meno i presupposti che lo giustificano o intervenga una revoca giudiziale per circostanze sopravvenute. La decadenza dall’usufrutto ai sensi dell’art. 1015 c.c. richiede inoltre un abuso di rilevante gravità, non un normale deterioramento rimediabile con modesti interventi manutentivi.
Il fatto
L’ex coniuge, co-usufruttuario dell’immobile già adibito a casa familiare, chiedeva di accertare la cessazione del godimento esclusivo riconosciuto alla convenuta con la separazione e di essere immesso nel compossesso. Sosteneva che l’assegnazione fosse cessata perché la sentenza di divorzio del 2021 non l’aveva espressamente confermata.
Chiedeva inoltre la decadenza della convenuta dal co-usufrutto per abuso, i provvedimenti cautelari previsti dal secondo comma dell’art. 1015 c.c. e il risarcimento di euro 1.985 per i deterioramenti rilevati in un accertamento tecnico preventivo.
La motivazione
Il Tribunale ha osservato che la sentenza divorzile aveva recepito soltanto le modifiche concordate dai coniugi, senza travolgere le condizioni della separazione non espressamente regolate. L’assegnazione in favore del genitore convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente non poteva cessare per una volontà implicita.
Il diritto di godimento, qualificato come sui generis, si estingue soltanto con il venir meno dei presupposti originari o a seguito dell’accertamento giudiziale delle circostanze sopravvenute indicate dall’art. 337-sexies c.c. La revoca deve essere richiesta nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e deve essere valutata in funzione dell’interesse della prole a conservare l’habitat familiare.
Quanto all’usufrutto, l’art. 1015 c.c. contempla la decadenza nei casi più gravi di alienazione, deterioramento o perimento dovuto alla mancanza di riparazioni ordinarie. Richiamando Cass. civ. n. 7031/2022, il Tribunale ha distinto tali ipotesi dagli abusi minori, per i quali sono previsti rimedi cautelari meno rigorosi.
La consulenza aveva riscontrato soltanto interventi manutentivi connessi al normale uso domestico, stimati in circa euro 1.985, senza perimento, deterioramento permanente o prova dell’imputabilità alla convenuta. Sono state quindi respinte sia la decadenza e le misure cautelari, sia la domanda risarcitoria per difetto del nesso causale.
Implicazioni pratiche
La cessazione dell’assegnazione della casa familiare richiede un provvedimento espresso fondato sul mutamento delle condizioni rilevanti per la prole. Parallelamente, chi invoca la decadenza dell’usufruttuario deve provare un deterioramento grave, causalmente imputabile e tale da ledere realmente il diritto del proprietario; la semplice vetustà o la manutenzione ordinaria non sono sufficienti.
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