Patrocinio non abbienti: prova contraria alla presunzione di reddito (Cass. pen. Sez. IV n. 25833 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio dei non abbienti, la presunzione di superamento del reddito prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, per i soggetti già condannati per gravissimi reati ha natura relativa e non assoluta. È pertanto ammessa la prova contraria, ma spetta al richiedente dimostrare lo stato di non abbienza non con una semplice autocertificazione, bensì con l’adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali desumere in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica. In difetto di tale allegazione il giudice non ha l’obbligo di valutare lo stato di indigenza né di svolgere specifici accertamenti. Avverso l’ordinanza che decide sul ricorso contro il provvedimento reiettivo dell’istanza è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, in cui è compresa la totale carenza di motivazione.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal richiedente. Questi aveva proposto opposizione, che il Tribunale di sorveglianza ha respinto con ordinanza in data 14.04.2026.
Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza di norme processuali: l’uso di massime di esperienza per escludere la valenza probatoria della documentazione allegata, la valorizzazione della sottoposizione del richiedente al regime detentivo dell’art. 41-bis ord. pen., l’elusione dell’art. 12 delle preleggi e l’omessa considerazione di provvedimenti di ammissione al beneficio resi da altre autorità giudiziarie.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, oltre che aspecifico, è intrinsecamente generico: difetta del tutto il confronto con l’articolato apparato motivazionale dell’ordinanza impugnata e si risolve nella mera citazione di pronunzie di merito e di non meglio specificate risultanze istruttorie.
In via preliminare, i giudici di legittimità ribadiscono che, giusta l’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l’ordinanza che decide sul ricorso contro il provvedimento reiettivo dell’istanza di ammissione è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, vizio che ricomprende anche la totale carenza di motivazione. Sul punto richiamano la continuità con Sez. IV n. 35874 del 22/10/2025, nonché con Sez. IV n. 22637 del 21/03/2017 e Sez. IV n. 16908 del 07/12/2012.
Nel merito, la Corte conferma il principio secondo cui la presunzione relativa di abbienza, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, ammette prova contraria, ma onera il richiedente di allegare concreti elementi di fatto idonei a dimostrare in modo chiaro ed univoco la propria situazione economica (Sez. IV n. 21230 del 14/03/2012). In carenza di tale allegazione non sussiste l’obbligo del giudice di valutare lo stato di indigenza o di svolgere specifici accertamenti (Sez. IV n. 5041 del 21/10/2010, dep. 2011).
La Corte ritiene corretta, inoltre, la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato ex se inidonei a superare la presunzione la mancata intestazione di beni e i lunghi periodi di detenzione sofferti. Esclusa la prospettata presunzione di illecita accumulazione di sostanze, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato il ruolo apicale assunto dal richiedente nel sodalizio e la persistenza dell’operatività della struttura associativa.
Infine, nessuna violazione di legge deriva dal diniego di efficacia vincolante alle ordinanze di ammissione rese da altre autorità giudiziarie: l’accertamento del reddito, funzionale alla verifica del delitto di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, va effettuato dal giudice penale in piena autonomia, non assumendo rilievo la pendenza di procedimenti amministrativi o tributari (Sez. III n. 38018 del 27/04/2017). Da qui l’inammissibilità, con condanna alle spese e versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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