Attenuante della speciale tenuità e recidiva si bilanciano senza richiamo espresso (Cass. pen. Sez. IV n. 39756 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato richiamo espresso, nella motivazione, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in favore di un imputato non ne dimostra il mancato riconoscimento quando la pena non risulti aumentata per la recidiva. La presenza dell’attenuante, già riconosciuta in primo grado, impedisce l’aumento per la recidiva e integra un implicito giudizio di equivalenza tra circostanze. Ove la motivazione ometta il richiamo al giudizio di comparazione, la Corte di cassazione corregge la motivazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., rigettando il ricorso. La circostanza attenuante comune di natura oggettiva, inerente al grado di lesione del bene giuridico, opera nei confronti di tutti i concorrenti nel reato.

Il Fatto

La ricorrente, unitamente a una coimputata non ricorrente, era accusata del delitto di rapina aggravata di cui agli artt. 110 e 628, commi 1 e 2, cod. pen., commesso in Palermo il 3 settembre 2021. Il Tribunale di Palermo l’aveva condannata alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, previo riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., ritenuta equivalente alla contestata recidiva, con diminuzione di un terzo per il rito abbreviato.

La Corte di appello di Palermo, riqualificato il fatto come furto ai sensi dell’art. 624 cod. pen. in presenza di querela della persona offesa, rideterminava la pena in mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta per il rito a mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. Avverso tale sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 59 e 118 cod. pen. in relazione agli artt. 62 n. 4 e 70 cod. pen. e all’art. 3 Cost. Il giudice di appello, pur ritenendo sussistenti i presupposti dell’attenuante del danno di speciale tenuità, l’avrebbe applicata esclusivamente in favore della coimputata, benché si tratti di circostanza attenuante comune di natura oggettiva, inerente al grado di lesione del bene giuridico tutelato, con conseguente irrogazione di una pena illegale.

La Corte ritiene il ricorso infondato. Dalla disamina delle due sentenze di merito emerge che il giudice di primo grado aveva già riconosciuto l’attenuante in favore di entrambe le imputate; per la ricorrente, tuttavia, essa non aveva comportato alcuna riduzione di pena perché ritenuta equivalente alla contestata recidiva. Con l’atto di appello la difesa si era limitata a chiedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e la rideterminazione della pena, prestando acquiescenza al giudizio di primo grado sulla sussistenza dell’aggravante.

Nel rideterminare la pena a seguito della riqualificazione nel delitto di cui all’art. 624 cod. pen., la Corte di appello non ha applicato alcun aumento per la recidiva. Tale scelta ripropone implicitamente il bilanciamento tra l’aggravante e la medesima attenuante già riconosciuta in primo grado. L’assenza di espresso riferimento all’attenuante in relazione alla ricorrente, a differenza della menzione in favore della coimputata, non dimostra il mancato riconoscimento della stessa: la presenza dell’attenuante ha anzi precluso l’aumento di pena per la recidiva.

La motivazione va tuttavia corretta ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. per l’omesso richiamo al giudizio di comparazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

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