Ottemperanza al giudicato e obbligo di integrale pagamento delle somme liquidate (TAR Campania n. 290 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ricevibile e ammissibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica e quando è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’onere di provare l’integrale adempimento del titolo esecutivo grava sull’amministrazione debitrice; la produzione di un cedolino stipendiale da parte del creditore, senza contestazioni dell’ente, non è sufficiente a dimostrare l’estinzione dell’obbligazione. In difetto di prova del pagamento integrale, il giudice accoglie la domanda per le somme residue, liquida gli interessi legali ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha condannato il Ministero, a titolo di differenze retributive, al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Il titolo esecutivo è stato munito di formula esecutiva, notificato all’amministrazione ed è passato in giudicato. L’ente ha corrisposto solo una parte dell’importo. La ricorrente ha quantificato il residuo dovuto, mentre l’amministrazione ha chiesto il rigetto o la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza contestare i conteggi avversari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali del ricorso, ritenendolo ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, e ammissibile, per essere decorso il termine dilatorio di centoventi giorni imposto alle amministrazioni dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Sul piano sostanziale, il Tribunale ha ricondotto la questione al riparto dell’onere della prova dell’adempimento. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 12533/2001, ha affermato che è l’amministrazione a dover dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato. La produzione di un cedolino stipendiale da parte della creditrice, priva di indicazioni sull’eventuale residuo, non vale a escludere la permanenza dell’interesse.
Il titolo esecutivo assume, per il Collegio, un valore conformativo-ordinatorio: l’obbligo dell’amministrazione consiste nel far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice della cognizione. Poiché i conteggi della ricorrente non sono stati contestati, la domanda è stata accolta per la somma residua, con interessi legali.
Quanto alle spese, il Tribunale ha distinto le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — dovute — da quelle relative a strumenti esecutivi non satisfattivi, quali il precetto, imputabili alla scelta del creditore e quindi non liquidabili.
Il Collegio ha infine nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con facoltà di delega, assegnando un termine di sessanta giorni per l’esecuzione, e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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