Nuova istanza di sanatoria e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Campania n. 992 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione di una nuova istanza di sanatoria avente ad oggetto il medesimo intervento edilizio, con conseguente riattivazione del potere provvedimentale dell’amministrazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il diniego originario, che va dichiarato improcedibile. L’utilità concreta e attuale della pronuncia giurisdizionale sull’atto impugnato viene meno, poiché l’eventuale diniego della nuova istanza è autonomamente impugnabile e l’eventuale accoglimento è idoneo a far cessare la materia del contendere. La scelta della parte di ricorrere nuovamente alla sanatoria sul piano sostanziale collide con l’assunto della legittimità delle opere eseguite, in applicazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un immobile e di un terreno limitrofo, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e art. 4 l.r. Campania n. 19/2009, presentata per un manufatto realizzato in epoca precedente. Il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, a fronte del quale la parte aveva presentato osservazioni.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per mancata istruttoria sulla c.d. doppia conformità, erronea esclusione della normativa regionale sul “Piano Casa” e difetto di motivazione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio la parte ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., dalla quale emerge la presentazione di una nuova istanza di sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti e da quanto dedotto nella memoria ex art. 73 c.p.a., risulta che il ricorrente ha presentato una nuova istanza di sanatoria ai sensi degli artt. 36, 36-bis e 37 d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto il medesimo intervento edilizio già oggetto del provvedimento impugnato.

La nuova istanza è stata proposta nell’ambito del rinnovato quadro normativo sopravvenuto, con allegazione di relazione tecnica attestante la conformità dell’opera agli strumenti urbanistici vigenti e ai requisiti di sanabilità. Il Comune ha avviato il relativo procedimento ex artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, dando corso alla nuova istanza di regolarizzazione.

Tale sopravvenienza determina la perdita di attualità dell’interesse alla decisione, poiché l’amministrazione è nuovamente investita del potere di valutare la sanabilità dell’intervento in un autonomo procedimento, fondato su presupposti normativi diversi e più ampi rispetto a quelli originariamente scrutinati. Secondo l’orientamento consolidato richiamato, la proposizione di una nuova istanza di sanatoria sul medesimo bene della vita comporta la sopravvenuta carenza di interesse, allorché l’amministrazione abbia riattivato il potere provvedimentale.

Il Tribunale osserva inoltre che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte sul piano sostanziale collide con l’assunto della legittimità delle opere eseguite, ponendo un ulteriore elemento di ammissibilità della censura, in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.

Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Stante la natura in rito della decisione, le spese di lite sono interamente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *