Appello inammissibile per motivi aspecifici, la Cassazione annulla (Cass. pen. Sez. II n. 26396 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei motivi non può estendersi alla valutazione della loro manifesta infondatezza, a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile. Il giudizio di ammissibilità e quello di fondatezza restano distinti: la scarsa persuasività delle censure non integra la aspecificità e non giustifica la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Ove il giudice di secondo grado sovrapponga i due piani, sovrapponendo la valutazione di merito a quella di rito, incorre in violazione di legge ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con conseguente annullamento del provvedimento.

Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna, avverso la quale l’imputato aveva proposto appello. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza, ha dichiarato inammissibile l’appello per aspecificità dei motivi. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’erronea applicazione della legge penale e processuale.

Il ricorrente ha sostenuto che la difesa si era confrontata con le circostanze relative alla affermazione di responsabilità, alla sussistenza degli artifici e raggiri e alla dosimetria della pena, lamentando che il giudice di primo grado si fosse eccessivamente discostato dal minimo edittale. La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe confuso il giudizio di ammissibilità con quello di fondatezza, dichiarando l’appello inammissibile sulla base di una valutazione di scarsa convinzione dei motivi. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando la violazione di legge e l’erronea interpretazione delle disposizioni invocate. L’esame dell’atto di appello, rapportato al tipo di vizio dedotto, ha evidenziato la proposizione di argomenti critici non generici, riferiti sia alla sussistenza del fatto sia alla dosimetria della pena.

Il Collegio ha osservato che la critica investiva effettivamente passaggi specifici della decisione: la sussistenza degli artifici e raggiri e il trattamento sanzionatorio, con riferimento alle caratteristiche della condotta. La Corte di appello, invece, non si era limitata a valutare la genericità del motivo in sé, ma aveva esteso il proprio esame all’infondatezza nel merito delle censure introdotte.

Su questo punto la Corte ha ribadito il principio per cui, in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi — a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile — alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823-01).

Da tale premessa discende la conseguenza processuale: il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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