Retrodatazione cautelare e desumibilità dagli atti tra distinti procedimenti (Cass. pen. Sez. II n. 31233 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La retrodatazione dei termini di custodia cautelare, nel caso di fatti diversi oggetto di plurime ordinanze emesse in distinti procedimenti, richiede che la seconda misura riguardi fatti commessi anteriormente all’emissione della prima e che gli elementi giustificativi della seconda fossero già desumibili dagli atti anteriormente al rinvio a giudizio disposto per i fatti posti a fondamento del primo provvedimento cautelare. Il requisito della desumibilità dagli atti non coincide con la mera conoscenza o conoscibilità del fatto storico: occorre che risulti già concretamente formato il quadro indiziario grave, completo e apprezzabile nella sua effettiva valenza probatoria, idoneo a fondare l’adozione della misura. La verifica della connessione qualificata e della desumibilità integra un apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo per coerenza e congruità della motivazione.
Il Fatto
La ricorrente era destinataria di una custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del 22 novembre 2025 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli. In precedenza, nell’ambito di un diverso procedimento, era stata emessa nei suoi confronti una prima ordinanza cautelare, eseguita il 22 giugno 2025.
Dopo il diniego dell’istanza di declaratoria di inefficacia della misura per scadenza dei termini di fase e il rigetto dell’appello cautelare, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. sotto tre profili: l’erronea esclusione dell’identità dei fatti, la mancata applicazione della retrodatazione automatica e la carenza di motivazione sul vincolo della continuazione tra reato associativo e reati-fine.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce le due ipotesi dell’istituto. La retrodatazione automatica opera nei casi di identità del fatto; in presenza di fatti diversi oggetto di più ordinanze emesse in distinti procedimenti, essa presuppone l’anteriorità dei fatti e la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi della seconda misura prima del rinvio a giudizio relativo ai fatti della prima.
Il Tribunale, con motivazione coerente e priva di vizi logici, ha escluso l’identità dei fatti. Tra i due provvedimenti sussiste una connessione qualificata, ma la prima misura riguardava condotte commesse fino al luglio 2024, mentre la seconda si fondava su ulteriori informative che avevano accertato truffe perpetrate tra il maggio 2024 e il gennaio 2025 e una diversa associazione, con mutata composizione soggettiva e differente base operativa. La ricorrente aveva peraltro assunto, nel nuovo sodalizio, il ruolo di capo e promotrice, in posizione paritetica rispetto al precedente organizzatore.
Quanto alla desumibilità, la Corte ribadisce che essa non equivale alla conoscibilità del fatto storico. Occorre che il secondo provvedimento fosse già concretamente adottabile al momento dell’emissione del primo, essendo indispensabile un quadro indiziario già formato e apprezzabile. Non è sufficiente la mera notizia del reato, né rileva che la successiva ordinanza si fondi su elementi già presenti, potendo questi acquisire solo in seguito la necessaria significanza processuale.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato l’informativa del 25 luglio 2025, depositata in pieno periodo feriale, che introduceva nuovi componenti dell’organigramma e ulteriori episodi di truffa, richiedendo un’approfondita attività di valutazione incompatibile con l’immediata formulazione di una nuova richiesta. Analogo rilievo è stato riconosciuto all’informativa del 4 novembre 2025, successiva al rinvio a giudizio nel primo procedimento. La Corte richiama il principio secondo cui va considerato il tempo ragionevolmente necessario all’ufficio requirente per esaminare ed elaborare le informative, demandando al giudice di merito la valutazione sulla congruità del tempo occorso.
Infine, il terzo motivo è manifestamente infondato. La connessione tra delitto associativo e reati-scopo è configurabile solo quando questi ultimi siano già programmati al momento dell’adesione al sodalizio. Nel caso di specie il momento di adesione coincide con la stessa fase genetica del consesso. Il Tribunale ha comunque evidenziato che la questione non è decisiva, poiché anche riconoscendo il vincolo della continuazione mancherebbe il requisito della desumibilità integrale alla data del rinvio a giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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