Ricorso inammissibile e rilevabilità della prescrizione in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 26432 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. richiede, congiuntamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, da valutare sulla base delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. È possibile l’applicazione retroattiva dell’istituto come novellato dalla c.d. riforma Cartabia quando la sentenza del grado precedente sia anteriore alla modifica normativa. La deduzione che si fondi sul solo lungo tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza di appello, senza indicare gli elementi che connotano il fatto come di particolare tenuità, è generica e non consente l’applicazione della causa di non punibilità. L’inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il giudice di primo grado aveva condannato il ricorrente per i reati in materia di giochi e scommesse e di esercizio abusivo del gioco d’azzardo, dichiarando la pena estinta per l’indulto concesso con la legge n. 241/2006. La Corte di appello, in parziale riforma, ha dichiarato non doversi procedere per il reato relativo alle scommesse perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per la residua imputazione.

Diciassette anni dopo la pronuncia di appello, la sentenza è stata trasmessa per la notifica all’imputato detenuto; l’estratto contumaciale gli è stato notificato solo in data 5 maggio 2025. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione chiedendo, con un unico motivo, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per la prima volta in sede di legittimità, in quanto norma introdotta dopo la celebrazione del giudizio di appello e applicabile retroattivamente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’art. 131-bis cod. pen. come causa di non punibilità in senso stretto, finalizzata a evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur accertato nei suoi presupposti, presenti un’offensività minimale che rende superflua la sanzione. Si tratta di norma di natura sostanziale, il cui scopo primario è espungere dal circuito penale i fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016 e la Sez. 6 n. 7573 del 27/01/2023, che ammette l’applicazione retroattiva della disposizione come novellata dalla riforma Cartabia quando la sentenza del grado precedente sia anteriore alla modifica. La speciale causa di non punibilità sarebbe pertanto astrattamente applicabile, essendo la sentenza di appello del 2008.

La richiesta è però generica. La difesa non specifica, se non il lungo tempo trascorso, quali elementi connotino il fatto di particolare tenuità. La norma esige, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, da apprezzare attraverso le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, con i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., non potendo il giudice ricorrere a mere clausole di stile.

Il notevole ritardo nella trasmissione della sentenza è stigmatizzato, ma non è di per sé sufficiente a giustificare l’istituto. La difesa omette di illustrare la tenuità dell’offesa e la rilevanza del comportamento susseguente, e trascura che la sentenza di primo grado non ha applicato la pena nel minimo edittale e che i giudici di appello hanno rilevato un precedente specifico a carico dell’imputato.

Quanto alla prescrizione dedotta in replica, l’inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata nelle more (richiamate le Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 e n. 33542 del 27/6/2001). Segue la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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