Porto di coltello, irrilevante la lunghezza della lama (Cass. pen. Sez. VII n. 33431 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di porto abusivo di strumenti da punta o da taglio, ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame. L’assenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita, riferita a elementi circostanziali del reato, purché se ne ricavi la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, alla luce degli indici dell’art. 133, primo comma, cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole, dal Tribunale di Crotone, del reato di porto abusivo di strumenti da punta o da taglio per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con lama di quattro centimetri, poi sottoposto a sequestro. La Corte di appello di Catanzaro aveva accolto solo parzialmente il gravame, intervenendo sul trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la penale responsabilità.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizi motivazionali e sollecitando una diversa valutazione degli elementi processuali.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva anzitutto che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e che, là dove denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, è comunque manifestamente infondato.

Sul versante della particolare tenuità del fatto, la Corte osserva che il giudice di merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. dando rilievo al particolare contesto nel quale l’azione era stata posta in essere. La sentenza impugnata è sul punto incensurabile, richiamando le precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento: l’assenza dei presupposti per la causa di non punibilità può essere rilevata anche con motivazione implicita (Sez. III n. 48317 dell’11.10.2016), eventualmente riferita a elementi circostanziali del reato (Sez. V n. 24780 dell’08.03.2017), purché da essa si ricavi la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie, tenendo conto degli indici qualificatori dell’art. 133, primo comma, cod. pen. (Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016).

Quanto alla configurabilità del reato, la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione congrua e non contraddittoria, che l’arma era un coltello con lama estraibile, come confermato dall’operante e indicato nel verbale di sequestro. In tema di porto abusivo di strumento da taglio, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l’abrogazione dell’art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame (Sez. IV n. 1482 del 22.11.2018, dep. 2019).

Il ricorrente non si confronta in modo specifico con tale coerente ragionamento e chiede una differente, inammissibile valutazione degli elementi processuali. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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