Il silenzio dello straniero non apre alla convalida se manca l’informativa (Cass. pen. Sez. 1 n. 1032 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida o proroga del trattenimento del cittadino straniero, disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il controllo dell’autorità giudiziaria deve essere esaustivo e comporta l’acquisizione di tutti gli elementi che incidono sulla legittimità del decreto di espulsione e, correlativamente, del decreto di trattenimento. L’obbligo di informativa completa sussiste anche quando lo straniero trattenuto non abbia chiesto la protezione internazionale: il silenzio non può assumere rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente compiutamente informata. Conforma a tale quadro, la motivazione del provvedimento di convalida deve essere effettiva e non meramente apparente; l’impiego di un modulo prestampato con clausole di stile, privo di indicazioni sul percorso argomentativo seguito, integra il vizio di carenza motivazionale assoluta e determina l’annullamento senza rinvio.

Il Fatto

Un cittadino straniero, dopo il diniego della protezione internazionale, era stato condotto presso il centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta in seguito al provvedimento del Questore di Ragusa del 2 dicembre 2025. Il Questore di Caltanissetta aveva depositato la richiesta di convalida ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 presso il Giudice di Pace di Caltanissetta il giorno successivo.

All’udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice di Pace aveva convalidato il trattenimento rigettando le doglianze della difesa. Il trattenuto proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost. per il mancato deposito della documentazione necessaria alla difesa, nonché la violazione degli artt. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE e 111 Cost., per non avere il giudice di pace esaminato le doglianze, limitandosi a compilare un modulo prestampato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente ricordato che il controllo giudiziale in sede di convalida deve essere esaustivo, in quanto compatibile con i tempi ridotti della disciplina novellata, e deve estendersi all’acquisizione di tutti gli elementi che incidono sulla legittimità del decreto di espulsione e del trattenimento stesso, secondo il principio affermato da Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025.

In tale cornice, ha precisato che devono essere assicurate allo straniero informazioni complete sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito. L’obbligo informativo persiste anche in mancanza di una richiesta di protezione, poiché il silenzio non può essere interpretato come rinuncia se la persona non è stata prima adeguatamente informata.

Nel caso di specie, il decreto di convalida risultava fondato su un riferimento generico alla documentazione acquisita, senza indicare gli atti considerati. Il Giudice di Pace aveva impiegato un modulo prestampato, limitandosi a evidenziare la scadenza del passaporto – avvenuta il 18 novembre 2025 – e la necessità di accertamenti su identità e nazionalità, in modo contraddittorio. Tale percorso argomentativo integra la figura della motivazione apparente, come definita dalle Sezioni Unite n. 25080 del 28/05/2003 e da Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010: la sequenza argomentativa risulta avulsa dalle risultanze processuali o fondata su asserzioni apodittiche, rendendo il ragionamento fittizio e sostanzialmente inesistente.

La Corte ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento, disponendo la comunicazione al Questore di Caltanissetta per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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