Affidamento in prova: la gravità del reato non è decisiva (Cass. pen. Sez. I n. 27111 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alle prospettive cui è finalizzato l’istituto non possono assumere, di per sé, decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali. Pur non potendosi prescindere da tali elementi, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura richiesta. La prognosi deve tenere conto, in pari grado, della condotta carceraria mantenuta e dei risultati dell’indagine socio-familiare, con obbligo per il giudice di sorveglianza di spiegare in modo congruo perché gli elementi positivi emersi siano reputati recessivi rispetto ai precedenti penali e di indicare le ragioni che sorreggono l’esigenza di ulteriori periodi di sperimentazione.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione di un cumulo che riunisce condanne di estrema gravità — tra cui associazione mafiosa, omicidio, estorsione e detenzione illegale di armi —, ha chiesto la concessione dell’affidamento in prova o della detenzione domiciliare. La frazione di pena relativa ai reati ostativi risulta interamente espiata; il condannato è in regime di semilibertà dal 13.02.2024 e la fine pena è prevista per il 22.06.2028.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza, ritenendo il profilo criminologico ancora incompatibile con una misura più ampia: reati di estrema gravità, permanenza in regime di alta sicurezza e perdurante rispetto goduto negli ambienti delinquenziali di provenienza. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di esecuzione della misura in altra regione e la violazione dell’art. 47 ord. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: in tema di affidamento in prova, la gravità del reato e i precedenti penali non possono, da soli, assumere rilievo decisivo in senso ostativo. Pur non prescindendosi da tali elementi, diviene necessaria la valutazione del comportamento tenuto dopo i fatti, per accertare se vi siano sintomi di una positiva evoluzione della personalità. A tal fine richiama Sez. I n. 1410 del 30.10.2019, dep. 2020, Sez. I n. 7873 del 18.12.2023, dep. 2024, Sez. I n. 44992 del 17.09.2018, Sez. I n. 18437 del 05.04.2013 e Sez. I n. 31809 del 09.07.2009.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che l’unico elemento negativo riconducibile al periodo successivo ai reati — peraltro assai datati, arrestandosi al 2008 — è la manifestazione di piazza tenutasi in occasione di un permesso premio. Si tratta però di un episodio risalente al 2023, dopo il quale è stata concessa la semilibertà: ciò dimostra che il fatto non ha avuto valenza decisamente negativa nelle successive valutazioni dei giudici di sorveglianza.

Per il resto, l’ordinanza dà atto di plurimi elementi positivi: l’assenza di ulteriori condanne dopo i fatti in espiazione, il sostegno della moglie, la disponibilità di un’attività lavorativa e il parere favorevole dell’Uepe allo svolgimento della misura in altra regione, anche in ragione del positivo andamento della semilibertà. Su tali basi la Corte censura il provvedimento per non aver spiegato perché questi elementi siano da considerarsi recessivi rispetto a precedenti penali numerosi e gravi, ma risalenti nel tempo.

Né il Tribunale chiarisce perché il pericolo di collegamento con la criminalità del territorio di origine non possa essere neutralizzato con una misura da eseguirsi nella regione di attuale detenzione, a considerevole distanza geografica dalla Sicilia, come richiesto dallo stesso condannato.

Il richiamo alla necessità di ulteriori periodi di sperimentazione risulta, infine, sostanzialmente apparente e avulso dalle risultanze: dopo circa quindici anni di detenzione e quasi due anni di semilibertà, l’affermazione dell’esigenza di un ulteriore periodo di osservazione avrebbe richiesto l’indicazione di specifiche ragioni. La motivazione è dunque carente e contraddittoria: l’ordinanza impugnata viene annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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