Diniego delle attenuanti generiche e pena oltre il minimo: motivazione sufficiente (Cass. pen. Sez. VII n. 27858 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che nega le attenuanti generiche non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che la motivazione richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri. In tema di trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui singoli elementi offerti dall’art. 133 cod. pen. L’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti in modo significativo dal minimo edittale; se la pena è irrogata al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Milano dell’08.01.2026. Propone ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo lamenta la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

La questione che arriva davanti alla Corte riguarda i limiti del sindacato di legittimità sugli oneri motivazionali del giudice di merito, tanto nel diniego delle attenuanti generiche quanto nella individuazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, i giudici di appello hanno valorizzato l’intensa capacità criminale del ricorrente, desumibile dai precedenti penali, e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. Il Collegio ribadisce il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: la motivazione può riferirsi solo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

A sostegno, la Corte richiama Sez. III n. 2233 del 17.06.2021 e Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, a conferma del consolidato orientamento in materia.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che esso mira a una nuova valutazione della congruità della pena. La determinazione compiuta dal giudice di merito, sorretta da sufficiente motivazione, non è frutto di mero arbitrio né di ragionamento illogico. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in ragione della capacità a delinquere e della gravità del fatto, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali e immuni da illogicità manifeste.

Il Collegio ribadisce il consolidato orientamento secondo cui la determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva, non di un giudizio analitico sui singoli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. L’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale; se la pena è irrogata al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di legge. Sul punto richiama Sez. III n. 29968 del 22.02.2019, Sez. II n. 36104 del 27.04.2017 e Sez. V n. 47783 del 27.10.2022.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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