Patteggiamento in appello e limiti della cognizione sui motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VI n. 27871 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen. non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. In virtù dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Fa eccezione la sola ipotesi di illegalità della pena concordata. Ne consegue che i motivi di ricorso che ripropongano censure sui profili rinunciati sono aspecifici e manifestamente infondati.
Il Fatto
Con sentenza del 10 luglio 2025, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Napoli, la Corte di appello di Napoli accoglieva il concordato proposto da tre imputati, riducendo le pene loro inflitte, rilevata l’assenza di prove evidenti di non colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen. e la congruità del trattamento sanzionatorio. Confermava invece la pronuncia di primo grado che aveva affermato la responsabilità di un quarto imputato per il reato di corruzione, contestato in concorso con un assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio presso una casa circondariale.
La vicenda riguardava l’introduzione all’interno dell’istituto penitenziario di informazioni, telefoni cellulari e droga destinata allo spaccio interno, in cambio di denaro e altre utilità. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due distinte questioni. La prima concerne i ricorsi dei tre imputati ammessi al patteggiamento in appello, che lamentavano la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. La seconda riguarda il ricorso del coimputato condannato, che contestava l’identificazione della propria persona e l’effettiva corresponsione di utilità al pubblico ufficiale.
Sul primo versante, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello per effetto della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. L’effetto devolutivo dell’impugnazione opera in modo che, intervenuta la rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, la cognizione resti circoscritta ai motivi non rinunciati, con la sola eccezione dell’illegalità della pena concordata. Sono richiamati i precedenti Sez. V n. 7333 del 2019 e Sez. III n. 30190 del 2018.
I motivi dei tre ricorrenti risultano pertanto manifestamente infondati, oltre che aspecifici. Essi non si misurano con l’apparato argomentativo della decisione impugnata e sollecitano una rivalutazione nel merito degli elementi di prova, preclusa al giudice di legittimità.
Quanto al quarto imputato, la Corte osserva che i motivi sono prevalentemente orientati a una rilettura nel merito dell’apprezzamento dei fatti e delle prove, già coerentemente valutati dai giudici di primo e secondo grado. L’identificazione dell’imputato, l’efficacia dimostrativa dei colloqui intercettati, gli esiti delle perquisizioni e dei sequestri nonché le ammissioni del coimputato risultano adeguatamente argomentati. Il ricorso ripropone censure già mosse in appello e disattese, prospettando una inammissibile rilettura degli elementi fattuali.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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