Minaccia in carcere e porto di armi: escluso luogo di privata dimora (Cass. pen. Sez. VI n. 27874 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di porto illegale di oggetti atti ad offendere ai sensi dell’art. 4, legge n. 110 del 1975, un istituto carcerario non è luogo di privata dimora né abitazione, neppure temporanea, ma luogo di custodia del detenuto; la detenzione di un oggetto vietato nei suoi locali integra porto abusivo, perché avviene fuori dall’abitazione del soggetto che ne ha la disponibilità. La cella di assegnazione e gli spazi comuni dell’istituto non possono qualificarsi come abitazione o appartenenze di essa. Quanto al delitto di minaccia di cui all’art. 336, cod. pen., l’idoneità della condotta va valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e della potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato; è irrilevante che i destinatari non siano stati intimiditi o che il male non si sia realizzato, salvo che ciò privi la minaccia di qualsiasi parvenza di serietà.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di un detenuto per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e di porto illegale di oggetti atti ad offendere. Gli si addebitava di avere minacciato un agente di polizia penitenziaria che gli aveva negato di uscire dalla cella e, circa mezz’ora dopo, di avere portato fuori dalla stessa una testa di rasoio con tre lame, rinvenuta all’ingresso della chiesa dell’istituto.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: il vizio logico della motivazione sulla minaccia, per l’assenza di idoneità costrittiva essendo egli separato dall’agente dalla porta blindata della cella, e per il difetto di prova sull’elemento psicologico; la violazione dell’art. 4, legge n. 110 del 1975, sostenendo che la cella di assegnazione debba intendersi come abitazione del detenuto e che gli spazi comuni costituiscano appartenenze di essa.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla minaccia, la Corte ha ribadito che l’idoneità della condotta si valuta con giudizio ex ante, avendo riguardo alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato, restando irrilevante che il destinatario non sia stato intimidito o che il male non si sia realizzato. Ha richiamato, tra le altre, Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014 e Sez. 6, n. 32390 del 16/04/2008.
Nel caso concreto, la qualità dell’autore, il tenore testuale della minaccia e la possibilità per lui di godere di spazi di libertà all’interno dell’istituto, così da trovarsi faccia a faccia con l’agente, conferivano alle parole un’obiettiva carica intimidatrice, a prescindere dalla destinazione delle lamette. Il ricorso, sul punto, si è limitato a riproporre la questione senza un puntuale confronto critico con la motivazione impugnata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha anzitutto rilevato che con il ricorso era stata dedotta esclusivamente la violazione di legge, mentre in memoria si lamentava ex novo la carenza di motivazione, e che la questione non risultava specificamente proposta in appello: profili che ne avrebbero comportato l’inammissibilità. Ha comunque precisato che il giudice di legittimità può colmare l’eventuale vuoto di motivazione, trattandosi di questione di puro diritto, che prescinde da accertamenti in fatto.
Nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui un istituto carcerario non è luogo di privata dimora né abitazione, neppure temporanea: la detenzione di un coltello vietato o di un’arma impropria nei locali dell’istituto costituisce porto abusivo, perché avvenuto fuori dall’abitazione. Ha citato Sez. 1, n. 7194 del 18/03/1986, Sez. 5, n. 576 del 23/10/1979 e Sez. 1, n. 9615 del 12/04/1978. In senso analogo si è espressa anche per luoghi di comunità diversi dal carcere — Sez. 1, n. 24558 del 21/06/2006 — e per gli spazi comuni condominiali, non qualificabili come appartenenza della singola abitazione: Sez. 1, n. 10810 del 16/01/2020. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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