Sospensione automatica dell’accreditamento per mancata stipula del contratto (TAR Campania n. 22 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata stipula degli accordi di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 determina la sospensione automatica ed ex lege dell’accreditamento istituzionale, senza che sia necessario un provvedimento dell’amministrazione né che rilevi l’imputabilità del mancato accordo. Ne consegue che la struttura sanitaria privata, durante il regime di sospensione, non può erogare prestazioni per conto e a carico del servizio sanitario regionale e, dunque, difetta di legittimazione a contestare le delibere regionali di determinazione dei tetti di spesa. La clausola di salvaguardia contenuta negli schemi contrattuali regionali è legittima: il suo oggetto è determinato, non viola l’art. 1462 cod. civ. né gli artt. 24 e 113 Cost., trovando giustificazione nel superiore interesse pubblico alla sostenibilità della spesa sanitaria.

Il Fatto

La ricorrente è una struttura privata accreditata con il servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica. Impugnava le delibere della Giunta regionale con cui, per il 2025, erano stati assegnati i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa, deducendo difetto di istruttoria, irragionevolezza dei criteri di calcolo dei tetti, violazione del legittimo affidamento e incidenza delle modifiche al nomenclatore tariffario introdotte dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Con motivi aggiunti la struttura censurava anche la delibera attuativa che approvava gli schemi contrattuali, contestando la clausola di salvaguardia, che imponeva la rinuncia alle azioni contro i provvedimenti determinativi dei tetti e delle tariffe. L’amministrazione eccepiva la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione. Con decreto cautelare veniva sospeso il termine per la sottoscrizione; all’udienza camerale l’istanza era respinta con ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato per prima la questione di legittimazione, rilevando che la ricorrente ha dichiarato di non aver sottoscritto il contratto. Ciò non la pone al riparo dagli effetti della mancata stipula: la lettera dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, che usa la forma passiva del verbo sospendere, riconnette alla omessa stipula la sospensione dell’accreditamento come conseguenza oggettiva, senza richiedere alcun provvedimento dell’amministrazione.

La tesi della necessità di un atto procedimentale è respinta anche sul piano sistematico. Poiché il rapporto tra struttura accreditata e servizio sanitario è assimilabile a una concessione di pubblico servizio, i poteri di vigilanza e di controllo già consentirebbero all’amministrazione di sospendere l’accreditamento; la norma sarebbe dunque superflua se non intendesse introdurre un effetto automatico. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento del Cons. Stato n. 2561/2012, di TAR Calabria n. 72/2013, nonché di Cons. Stato n. 6372/2020, per cui il rapporto di accreditamento entra in una fase di quiescenza.

La soluzione è confermata dalla giurisprudenza civile sulla cd. regola delle tre A: secondo Cass. civ., sez. I, n. 16683/2025, il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici presuppone autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale. Nella medesima direzione Cass. civ., sez. I, n. 23498/2025. Se manca la stipula, difetta il diritto al corrispettivo e, con esso, l’interesse a contestare i tetti di spesa. Irrilevante è che le Asl non abbiano invitato la struttura alla sottoscrizione, essendo la mancanza di accordo un fatto oggettivo, a prescindere dall’imputabilità.

Quanto alla clausola di salvaguardia, il Collegio si discosta dalla sentenza C.G.A.R.S. n. 650/2025 e dall’ordinanza C.G.A.R.S. n. 130/2025, aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato. L’annullamento della delibera sui tetti produce inefficacia, non nullità, del contratto, sicché non si configura la violazione dell’art. 1462 cod. civ. L’oggetto della clausola è determinato e circoscritto ai provvedimenti indicati e alla singola annualità, né risulta violato il diritto di difesa, in ragione del superiore interesse al contenimento della spesa (Corte cost. n. 238/2014 e n. 36/2021). Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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