Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito ottemperanza (TAR Campania n. 577 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice: il suo munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Il compenso dell’ausiliario è determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, tramite l’accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1000. Il titolo era stato notificato all’amministrazione e non era stato impugnato.
Rimasto inadempiuto il comando, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per provvedere, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti illustrati.
Il collegio ha ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto alla nomina dell’ausiliario, il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiamo, per l’uso del mezzo proprio, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del citato d.P.R..
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Tribunale ha inoltre disposto il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Ha infine liquidato le spese di lite secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, condannando l’amministrazione al pagamento di € 500,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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