Cessata materia del contendere ma soccombenza virtuale della scuola sul sostegno (TAR Campania n. 8518 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. impone la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa. Tuttavia, allorché il soddisfacimento sia intervenuto solo dopo la notifica del decreto cautelare, l’Amministrazione scolastica va dichiarata soccombente virtuale e condannata alle spese, avendo omesso di adempiere sin dall’inizio dell’anno scolastico all’obbligo di redigere tempestivamente il Piano Educativo Individualizzato e di richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale l’insegnante di sostegno in deroga. L’obbligo di garantire la piena inclusione dell’alunno con disabilità gravissima non tollera dilazioni legate all’organizzazione dei tempi scolastici.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore con disabilità gravissima, ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato adottato il 22 settembre 2025 dall’Amministrazione scolastica per l’anno 2025-2026. Il PEI assegnava al minore 18 ore di sostegno su 30 ore di frequenza settimanali, pur riconoscendo la necessità dell’aiuto costante dell’insegnante specializzato per l’intero orario. Il ricorso chiedeva l’accertamento del diritto a 30 ore settimanali e la condanna dell’Amministrazione corrispondente.

Con decreto monocratico n. 2249 del 30.09.2025 il Tribunale ha rilevato il difetto di motivazione sulla quantificazione oraria e l’assenza di menzione della delibera del GLO, ordinando la rimodulazione del PEI. Il PEI modificato, adottato il 21 ottobre 2025, ha indicato ex novo la necessità della copertura totale delle 30 ore. Con nota del 13 dicembre 2025 il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ottenute le ore richieste.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, dopo la notifica del decreto monocratico, l’Amministrazione scolastica ha non solo redatto il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma ha anche ottemperato alla normativa che impone ai dirigenti scolastici di richiedere un numero adeguato di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.

Su tale presupposto il Tribunale, richiamando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La pronuncia non si esaurisce però nella declaratoria: il Collegio ha osservato che l’obbligo di adempimento gravava sull’Amministrazione sin dall’inizio dell’anno scolastico, mediante la tempestiva redazione del PEI e la richiesta all’USR dell’insegnante in deroga.

Il ritardo nell’adempimento, intervenuto solo a seguito della misura cautelare monocratica, integra dunque una soccombenza virtuale dell’Amministrazione. Il Collegio ha sul punto richiamato le ultime recenti pronunce della stessa Sezione, che hanno consolidato l’indirizzo secondo cui il satisfattivo tardivo non elide l’onere di ristorare le spese del processo.

La declaratoria di cessazione è stata pertanto accompagnata dalla condanna alle spese processuali, liquidate in euro 1000,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario. Il principio affermato è chiaro: l’obbligo di garantire la piena inclusione dell’alunno con disabilità gravissima non è satisfattivo quando l’adempimento segua soltanto la misura cautelare, poiché il ritardo incide sul diritto all’istruzione nella sua dimensione temporale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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