Giudicato e carta docente: l’inerzia dell’Amministrazione legittima il giudizio di ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 353 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammissibile anche in relazione a pronunce del giudice ordinario, come quelle che riconoscono il diritto di un docente precario alla carta docente, una volta che queste siano passate in giudicato. La notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione rende decorrente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea del provvedimento giurisdizionale. L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre tale termine e non contestata, legittima l’ordinanza di esecuzione del giudicato, con la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione il beneficio economico annuale di 500,00 euro o un altro mezzo equipollente.
Non avendo ricevuto quanto dovuto, nonostante la regolare notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, la parte interessata ha adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione forzata del giudicato. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio, né ha contestato l’omesso adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistente il presupposto per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, evidenziando la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione dell’inadempimento e la scadenza del termine di centoventi giorni concesso dalla legge per l’esecuzione volontaria.
La sentenza era stata notificata in data 28 luglio 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, individuato come domicilio digitale idoneo alla notificazione. Il Collegio ha richiamato i propri consolidati orientamenti, citando numerosi precedenti di altri TAR che affermano il principio secondo cui la PEC dell’Amministrazione è valida ai fini della notificazione delle sentenze.
L’inerzia protrattasi per oltre due anni dalla notificazione e il mancato adempimento spontaneo hanno quindi portato all’accoglimento del ricorso. Il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, o suo delegato, quale commissario ad acta.
Il commissario dovrà provvedere agli adempimenti necessari entro i sessanta giorni successivi alla richiesta del ricorrente, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate ad un dipendente della stessa Amministrazione debitrice.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.