Accesso agli atti demaniali: la gestione comunale non incide sulla proprietà (TAR Campania n. 8433 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento ai comuni della gestione dei beni del demanio marittimo, disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998, non comporta il venir meno della legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio rispetto all’istanza di accesso agli atti che individuano i confini di una particella demaniale. L’istanza di accesso, quando è preordinata alla verifica dell’estensione della proprietà privata e dell’eventuale sconfinamento sul demanio, attiene alla proprietà del bene e non alla sua gestione. Gli atti relativi ai riordini fondiari e alla individuazione dei confini restano pertanto in capo all’ente proprietario, individuato nell’Agenzia del Demanio. Il diniego fondato esclusivamente sulla competenza gestionale del comune è illegittimo e va annullato, con ordine di ostensione nel termine fissato dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, chiedeva di accedere alla documentazione catastale e demaniale necessaria a verificare l’estensione del proprio fondo e l’eventuale sconfinamento dell’edificio sul demanio marittimo. In particolare, l’accesso riguardava i provvedimenti di riordino fondiario del 1999 e gli atti nei quali è riportata la linea di confine tra il demanio marittimo e la proprietà privata.

Dopo una prima istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate, che rilasciava solo alcune visure catastali, e una successiva istanza all’Agenzia del Demanio, che rinviava all’Agenzia delle Entrate, il ricorrente adiva il giudice amministrativo deducendo la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Le amministrazioni intimate eccepivano il difetto di competenza, richiamando il trasferimento della gestione dei beni demaniali ai comuni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato separatamente le due domande di accesso. Quanto all’Agenzia delle Entrate, la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l’amministrazione, con apposita comunicazione, ha consentito l’accesso agli atti in proprio possesso e ha reso una dichiarazione di inesistenza dei documenti ulteriormente richiesti, soddisfacendo così la domanda, sia pure in senso negativo.

Quanto all’Agenzia del Demanio, il ricorso è stato accolto. L’amministrazione aveva negato l’accesso sul presupposto che, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, la gestione dei beni del demanio marittimo sarebbe stata trasferita ai comuni, con conseguente necessità di rivolgere l’istanza all’ente locale.

Il Tribunale ha ritenuto il motivo infondato. La documentazione richiesta non attiene alla gestione del bene demaniale, bensì alla proprietà di una specifica particella. L’interesse tutelato dall’istanza di accesso riguarda l’individuazione dei confini tra il fondo privato e il demanio marittimo, ossia un profilo che, anche all’indomani dell’introduzione del federalismo demaniale, resta in capo all’ente proprietario.

Da qui la distinzione decisiva: il trasferimento della funzione gestionale al comune non incide sulla titolarità del bene né sugli atti che ne rappresentano l’estensione e i confini. Tali atti continuano a fare capo all’Agenzia del Demanio, che è dunque il soggetto tenuto a consentirne l’ostensione.

Il Collegio ha pertanto ordinato all’Agenzia del Demanio di consentire l’accesso agli atti richiesti entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione dell’esito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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