Condono edilizio escluso per preesistenza dei vincoli paesaggistici e autostradali (TAR Abruzzo n. 526 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, la sanatoria è esclusa quando le opere abusive siano state realizzate su immobili gravati da vincoli imposti a tutela degli interessi paesaggistici e ambientali istituiti prima della loro esecuzione. La preesistenza del vincolo rispetto all’opera è accertamento di fatto che fonda il diniego e ne costituisce motivazione sufficiente. Il diniego di condono rientra tra gli atti di gestione del territorio riservati alla competenza dirigenziale, non al Sindaco, in assenza di specifica previsione normativa. Il giudice amministrativo non è tenuto a esaminare le censure che assumono rilievo meramente superfluo, ove il provvedimento trovi fondamento in autonomi e assorbenti capi di motivazione.

Il Fatto

Una società presenta nel dicembre 2004 istanza di condono edilizio per un locale commerciale con annessa lavorazione, magazzino e servizi, dichiarando l’ultimazione dei lavori all’8.10.2002. Il Comune respinge l’istanza nel 2021 rilevando che l’area è gravata da vincolo paesaggistico e da vincolo di rispetto della fascia autostradale, entrambi anteriori alle opere, e che manca l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel termine richiesto.

La società impugna il diniego davanti al TAR, sostenendo che le opere oggetto della domanda sarebbero le stesse già sanate con il primo condono e che i vincoli sarebbero stati apposti dopo la loro realizzazione. Chiede quindi l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente la censura sull’incompetenza del dirigente che ha adottato il diniego. L’art. 32, comma 32, d.l. n. 269/2003 indica genericamente il «comune competente»; in mancanza di una previsione specifica si applica l’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, che riserva ai dirigenti gli atti di gestione amministrativa e tecnica. Gli atti di gestione particolare del territorio, esclusa la pianificazione, spettano dunque alla dirigenza, non al Sindaco: il motivo è respinto.

Nel merito, la Corte ricostruisce il regime applicabile ratione temporis. Dalla documentazione emerge che l’istanza del 2004 riguarda opere ultimate nell’ottobre 2002, del tutto distinte da quelle oggetto della precedente domanda del 1986, relative a un’abitazione con annessi ultimati nel 1965. È quindi correttamente applicato l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, che consente la sanatoria di opere ultimate entro il 31.3.2003.

Il comma 27 della stessa norma vieta la sanatoria di opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici istituiti prima dell’esecuzione delle opere, quando queste non siano conformi alle norme urbanistiche. L’area risulta gravata dal vincolo paesaggistico istituito con d.m. 10.01.1969 e dal vincolo di rispetto della fascia autostradale posto dal decreto ANAS n. 889 del 01.08.1968. Entrambi i vincoli sono anteriori alla realizzazione delle opere: la sanatoria è dunque esclusa e i motivi connessi sono respinti.

Quanto al nulla-osta regionale del 1992, il motivo è generico e infondato, perché l’istanza riscontrata riguardava l’abitazione e gli annessi, non i corpi di fabbrica esterni. Le censure sulla mancata attivazione dell’autorizzazione paesaggistica sono irrilevanti: il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non è ammesso quando l’abuso è stato commesso dopo l’istituzione del vincolo. Infine, il Comune non era tenuto a motivare sulla vocazione edificatoria dell’area, poiché la preesistenza dei vincoli è ostativa ex lege alla stessa ammissibilità della sanatoria. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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