Diritto allo studio studenti ucraini e scelta classe liceo (TAR Abruzzo n. 417 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di protezione temporanea rilasciato ai profughi ucraini ai sensi del d.p.c.m. 28.3.2022 e la relativa proroga al 31.12.2024, disposta dall’art. 1, comma 395, legge n. 213/2023, garantiscono il diritto allo studio secondo un regime derogatorio rispetto a quello ordinario. L’art. 4 dell’o.m. 4.6.2022 n. 156, attuativo dell’art. 46 d.l. n. 50/2022, attribuisce allo studente ucraino non ammesso all’esame conclusivo del primo ciclo la scelta tra ripetere la terza classe della scuola secondaria di primo grado e iscriversi alla prima classe del ciclo successivo. È pertanto illegittima l’iscrizione d’ufficio disposta dall’istituto in via prevalente ed esclusiva, nonché il conseguente provvedimento ostativo alla frequenza del liceo, in violazione del diritto di frequentare la classe corrispondente all’età anagrafica.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su una minore cittadina ucraina, ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente di un liceo linguistico vietava alla figlia la partecipazione all’anno scolastico 2024/2025. Il diniego si fondava sulla ritenuta prevalenza dell’iscrizione d’ufficio della giovane alla terza classe della scuola secondaria di primo grado, disposta perché non era stata ammessa né aveva sostenuto l’esame conclusivo del ciclo per l’anno precedente presso lo stesso istituto.
La ricorrente ha dedotto la violazione delle disposizioni che consentono agli studenti ucraini rifugiati di accedere agli istituti nazionali in deroga al regime ordinario, richiamando il d.p.c.m. 28.3.2022 e l’o.m. 4.6.2022 n. 156. Il Ministero si è costituito opponendo la natura eccezionale e la limitazione temporale delle norme invocate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, venendo in rilievo il diritto soggettivo all’istruzione riconosciuto ai cittadini stranieri dall’art. 45, comma 1, d.P.R. n. 394/1999. Oggetto della controversia è dunque l’accertamento del diritto della minore a frequentare la prima classe del liceo.
Nel merito il ricorso è stato accolto. L’art. 2, comma 2, del d.p.c.m. 28.3.2022 prevede il rilascio ai profughi ucraini di un permesso di protezione temporanea che consente l’accesso allo studio, facendo salve le sole misure più favorevoli della legislazione ordinaria. La clausola di riserva dimostra, per il Collegio, che il regime applicabile deroga a quello ordinario.
Il regime derogatorio è stabilito dall’o.m. 4.6.2022 n. 156, il cui art. 4 riconosce allo studente ucraino non ammesso all’esame conclusivo un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l’iscrizione al ciclo successivo. L’art. 1, comma 395, legge n. 213/2023 ha prorogato al 31.12.2024 la validità del permesso, sicché il trattamento derogatorio era operante per l’anno scolastico 2024/2025.
Ne consegue che correttamente è stata accolta la domanda di iscrizione al liceo. L’iscrizione d’ufficio alla terza classe media è invece priva di effetto, perché disposta d’ufficio in violazione dell’art. 4 dell’ordinanza, che riserva la scelta allo studente.
Il Collegio ha poi rilevato che l’iscrizione d’ufficio alle classi successive alla prima presuppone la qualifica di alunno interno, che si perde con la cessazione della frequenza (art. 15 r.d. n. 653/1925). La minore aveva cessato la frequenza già nell’ottobre 2023, onde l’istituto doveva astenersi dall’iscriverla d’ufficio. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.