L’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato di condanna al pagamento di somme è dichiarata dal giudice dell’ottemperanza con assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2281 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge. L’azione di ottemperanza può essere avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, nomina un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna l’ente alle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, la somma di euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La ricorrente chiedeva quindi al TAR di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa fondata, in quanto sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, basandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo rispetto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. Di conseguenza, l’importo delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, che potrà verificare l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
La Corte ha altresì rilevato che, nella specie, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, che decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e che deve trascorrere prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori di legge maturati (interessi, oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione) e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso per ottemperanza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe provveduto direttamente o tramite un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR ha condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione in favore della ricorrente, disponendone la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e ha liquidato i compensi tenendo conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate.
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Nota della Redazione
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