Silenzio sulla VIA per impianto PNRR e rimborso diritti istruttori (TAR Basilicata n. 385 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per i progetti riconducibili al PNRR e al PNIEC, la scansione procedimentale della VIA è disciplinata dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, con termini finali che l’Amministrazione è tenuta a rispettare. Il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla istanza di VIA integra inerzia illegittima, persistente fino alla proposizione del ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., e impone la pronuncia espressa nonostante la mancata acquisizione dei pareri nei termini. La violazione dei termini di conclusione del procedimento determina, ai sensi dell’art. 25, co. 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato in data 30 marzo 2023 l’istanza di VIA per un progetto di impianto eolico di potenza complessiva pari a 70,5 MW, riconducibile alla categoria dei progetti compresi nel PNRR. Terminata la verifica di completezza degli elaborati, l’istanza è stata dichiarata procedibile e avviata la consultazione pubblica. Il Ministero della Cultura ha richiesto integrazioni istruttorie, alle quali la società ha corrisposto. Successivamente il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha disposto due ripubblicazioni con riapertura della consultazione pubblica, l’ultima delle quali nel dicembre 2024.
Da tale data nessun ulteriore atto è stato compiuto per la definizione del procedimento. Dopo la diffida del marzo 2025, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna al rimborso della metà dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato il progetto come riconducibile alla categoria dei progetti compresi nel PNRR e attuativi del PNIEC, individuati nell’allegato I-bis al d.lgs. n. 152/2006. Da tale qualificazione deriva l’applicazione della scansione procedimentale specificamente disciplinata dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006: trenta giorni per le osservazioni dei cittadini, quindici per le controdeduzioni del proponente, centotrenta per lo schema di provvedimento della Commissione tecnica VIA e VAS, trenta per l’adozione del provvedimento ministeriale previo concerto del Ministero della Cultura, trenta per l’intervento del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione.
Su questa base, il Tribunale ha rilevato che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 17 aprile 2024 e che, invece, le Amministrazioni statali non vi hanno provveduto nei termini. L’inerzia risulta tanto più significativa perché l’Amministrazione non ha argomentato le ragioni del silenzio e ha prodotto una nota della Commissione PNRR-PNIEC di carattere soprassessorio, nella quale l’esame del progetto è programmato per il secondo semestre 2025.
Il Collegio ha inoltre precisato che la mancata espressione dei pareri nei termini non elide l’obbligo di una pronuncia espressa da parte del Ministero competente, richiamando i precedenti TAR Lazio n. 12176 del 2025, TAR Sicilia n. 1728 del 2024 e TAR Puglia n. 588 del 2024. Quanto alla novella dell’art. 8, co. 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006, che riserva ai progetti prioritari una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, essa non pregiudica il rispetto dei termini per i progetti PNRR e, in ogni caso, è applicabile alla fattispecie, poiché il silenzio costituisce illecito permanente fino alla proposizione del ricorso.
Conseguentemente, accertata la violazione dei termini, il Tribunale ha accolto anche la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificata in euro 20.808,86, disponendo infine la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2, co. 8, della legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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