Ottemperanza al giudicato per la carta docente: l’inerzia dell’amministrazione legittima l’esecuzione coattiva (TAR Lombardia n. 3346 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., è volto a ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento delle somme dovute nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale termine, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, condiziona la procedibilità dell’azione ma non la sua fondatezza. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta, che provvede al pagamento anche tramite l’istituto del pagamento in conto sospeso. La domanda di condanna al pagamento degli interessi legali deve essere respinta se la sentenza azionata in ottemperanza non ne ha affermato la spettanza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 194/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente, un docente, il diritto a usufruire dell’erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la c.d. carta docente, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. Nonostante il giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto a dare esecuzione alla pronuncia.
Il ricorrente ha quindi adito il TAR Lombardia con il ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione a eseguire integralmente la sentenza e al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato i presupposti di procedibilità del ricorso. La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero presso la sede reale. Era stato inoltre rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, che decorre tra la notificazione del titolo esecutivo e quella del ricorso, e prima del quale il creditore non può procedere a esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Nel merito, il giudice ha rilevato che la pretesa del ricorrente risultava adeguatamente documentata e che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento all’obbligo derivante dal titolo azionato. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione integrale alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
La domanda di condanna al pagamento degli interessi legali è stata invece respinta: la sentenza del Tribunale di Monza, infatti, non ne aveva affermato la spettanza, non figurando tale domanda tra quelle formulate nel giudizio davanti al giudice del lavoro.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza. Il commissario, che potrà essere attivato solo su istanza del creditore e trascorso il termine assegnato all’amministrazione, dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, anche avvalendosi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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