Gas, solo ARERA può imporre le condizioni economiche dei clienti vulnerabili (TAR Basilicata n. 522 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta esclusivamente all’ARERA il potere di emanare disposizioni in materia di condizioni economiche di vendita del gas riservate ai clienti vulnerabili. Ai sensi dell’art. 22, comma 2 bis, d.lgs. n. 164/2000, come modificato dal d.l. n. 176/2022, convertito nella legge n. 6/2023, il costo complessivo del gas può essere applicato solo ai clienti vulnerabili. È pertanto illegittima, per incompetenza, la deliberazione regionale che impone a tutti i clienti domestici le condizioni economiche previste per i clienti vulnerabili, invadendo la competenza regolatoria statale in un mercato liberalizzato.

Il Fatto

Con l’art. 1, comma 1, l.r. n. 28/2022, la Regione Basilicata ha previsto l’erogazione gratuita della componente energia del gas per le utenze domestiche dei residenti, mediante rimborso alle società di vendita secondo il Costo Medio Efficiente del Mercato (CMEM). Le precedenti delibere regionali avevano disciplinato il bonus con lo sconto diretto in fattura, senza incidere sulle condizioni economiche complessive praticate ai clienti finali.

Con delibera G.R. n. 81 del 5.3.2025, poi sostituita dalla delibera n. 163 del 28.3.2025, la Regione ha invece stabilito di applicare a tutti i clienti domestici le condizioni economiche previste per i clienti vulnerabili, per garantire a ciascuno il beneficio del 100% del CMEM. Alcune società di vendita operanti prevalentemente in ambito regionale hanno impugnato le delibere davanti al TAR, deducendo l’incompetenza regionale e la violazione dei principi di concorrenza e proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La successiva delibera regionale che ha approvato un nuovo disciplinare privo delle clausole contestate non ha annullato quelle precedenti e non ha efficacia retroattiva, limitandosi a prendere atto di un provvedimento cautelare e non di merito.

Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione attiva e l’interesse delle ricorrenti. Poiché esse operano esclusivamente o prevalentemente nella Regione, hanno dimostrato che la decisione regionale comporta una rilevante riduzione dei ricavi, tale da non consentire loro di aderire liberamente al nuovo disciplinare e di competere sul mercato locale.

Il nucleo della decisione attiene al riparto di competenze. Solo l’ARERA può emanare disposizioni in materia di condizioni economiche di vendita del gas riservate ai clienti vulnerabili. L’art. 22, comma 2 bis, d.lgs. n. 164/2000, nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 115/2022 e del d.l. n. 176/2022, stabilisce che dal 10 gennaio 2024 il costo complessivo del gas può essere applicato soltanto a tale categoria di utenti, individuata tassativamente dalla legge.

Da ciò discende l’illegittimità delle delibere regionali per incompetenza, con assorbimento dei motivi relativi alla concorrenza e alla proporzionalità. Il ricorso è stato accolto e le delibere impugnate annullate nella parte in cui estendevano a tutti i clienti domestici le condizioni economiche dei vulnerabili.

La Regione è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle società ricorrenti, liquidate in complessivi € 4.000,00, con compensazione nei confronti dell’interventrice ad adiuvandum per eccezionali motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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