Strutture zoofile non registrate e ordine di trasferimento degli animali (TAR Calabria n. 536 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La struttura privata, gestita anche da volontari senza scopo di lucro, destinata al ricovero di cani randagi o abbandonati, integra lo stabilimento di cui all’art. 2 del Regolamento UE n. 429/2016 e all’art. 2 del d.lgs. n. 134/2022, e non l’abitazione privata del detentore di animali da compagnia. Ne deriva che il gestore deve assolvere, prima di iniziare l’attività, agli obblighi di registrazione previsti dall’art. 84 del Regolamento UE n. 429/2016 e dall’art. 5 del d.lgs. n. 134/2022, oltre che dalla normativa regionale. Il potere di vigilanza e di adozione delle misure ripristinatorie spetta all’ASL e ai servizi veterinari, non all’amministrazione comunale. L’accertata mancanza di registrazione rende la chiusura dell’attività atto dovuto e vincolato nell’an, con motivazione in re ipsa, a prescindere dallo stato di benessere degli animali ospitati. Il quomodo della misura è però sindacabile: l’ordine di trasferimento è illegittimo se non preceduto dall’identificazione degli animali e dall’indicazione dei canili di destinazione.
Il Fatto
I ricorrenti gestivano in un terreno privato, privo di autorizzazioni, un canile ospitante un numero rilevante di cani. All’esito di alcuni sopralluoghi, l’ASP competente adottava l’ordinanza n. 2/2025, con cui vietava di introdurre ulteriori animali nella struttura e disponeva il trasferimento di tutti quelli presenti, entro trenta giorni, verso canili regolarmente autorizzati, garantendo benessere e tracciabilità degli spostamenti.
I gestori impugnavano il provvedimento davanti al TAR Calabria, deducendo l’incompetenza dell’ASP a favore del Sindaco, la qualificazione del sito come abitazione privata, l’assenza dei presupposti del potere contingibile e urgente, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dei principi di proporzionalità e del minimo mezzo. Nella fase cautelare il Collegio sospendeva l’efficacia del provvedimento limitatamente all’ordine di trasferimento, confermando il divieto di introduzione di nuovi animali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della struttura. Essa non costituisce abitazione privata, intesa come luogo di dimora abituale, ma un sito destinato al ricovero di un numero considerevole di cani raccolti in difficoltà: il verbale di sopralluogo attestava la presenza di 185 cani, in buone condizioni di salute, distribuiti in 45 box. La struttura integra quindi il rifugio per animali e lo stabilimento di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 134/2022, categoria che prescinde dallo scopo di lucro e ricomprende le gestioni di volontariato e no profit.
Da tale premessa discende il regime degli obblighi. A differenza delle abitazioni private dei detentori di animali da compagnia, gli operatori degli stabilimenti devono, prima di iniziare l’attività, assolvere agli obblighi di comunicazione e registrazione previsti dalla normativa europea e nazionale, funzionali a consentire all’autorità sanitaria un controllo preventivo sui requisiti. La registrazione è condizione necessaria per l’avvio dell’attività, sicché esiste un vero e proprio divieto di avviare uno stabilimento in sua assenza.
Su questa base il Collegio colloca il potere esercitato nell’alveo dell’attività ordinaria di vigilanza, non già dell’extra-ordinem. Gli artt. 137 e 138 del Regolamento UE n. 625/2017 attribuiscono all’autorità competente, in caso di non conformità accertata, il potere di adottare ogni provvedimento necessario, inclusa la cessazione dell’attività e la sospensione o il ritiro della registrazione. La competenza spetta alle ASL e ai servizi veterinari, non all’amministrazione comunale. Neppure la normativa regionale contraddice tale assetto: l’art. 27 della legge regionale n. 45/2023 subordina la registrazione delle strutture zoofile a un’istanza e vieta, in sua assenza, l’introduzione di animali in alcuna struttura.
Quanto all’an, la misura di chiusura è atto dovuto e vincolato, con motivazione in re ipsa, coincidente con l’interesse pubblico a che non operino strutture sottratte ai controlli preventivi. Diventano perciò irrilevanti tanto lo stato di benessere degli animali quanto le eventuali inefficienze degli enti pubblici, e infondate le censure di sproporzione e irragionevolezza: il divieto di introduzione sine titulo rende la misura non graduabile.
Il ragionamento cambia sul quomodo. L’ordine di trasferimento è carente sul piano istruttorio e motivazionale. Dagli atti non risulta alcuna identificazione degli animali: i veterinari si erano limitati a contarne il numero, senza leggere i microchip né indicare taglia, peso o razza, senza entrare nei box. La consultazione dell’anagrafe aveva confermato la detenzione di 168 soggetti, ma non l’identità tra questi e i cani presenti. Senza identificazione non è possibile assicurare la tracciabilità degli spostamenti, né garantire il benessere nel trasferimento. A ciò si aggiunge la mancata indicazione dei canili di destinazione, resa più grave dal ristretto termine di trenta giorni.
Il ricorso è quindi accolto in parte: annullato l’ordine di trasferimento, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi; confermato il divieto di introduzione di ulteriori cani. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato posto a carico dell’ASP.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.