Emersione 2020: condanna per stupefacenti ostativa senza valutazione di pericolosità (TAR Emilia-Romagna n. 211 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020, il comma 10, lett. c), preclude l’accesso alla procedura ai cittadini stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati in materia di stupefacenti. La previsione opera in via automatica, senza che l’amministrazione debba valutare in concreto la pericolosità sociale del richiedente né distinguere in base alla qualificazione del reato o alla pena irrogata. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, che ha censurato l’automatismo ostativo degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, non incide sulla diversa disciplina dell’emersione, che il legislatore ha costruito con una specifica clausola correttiva limitata ai soli reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen.. Il diniego fondato sulla condanna per stupefacenti è, pertanto, legittimo.
Il Fatto
Il ricorrente presentava domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito della procedura di emersione di cui all’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. La Questura respingeva l’istanza con provvedimento del 4.4.2023, richiamando una pluralità di condanne riportate dal richiedente, tra cui quella del 30.6.2022 per reati in materia di stupefacenti e contro la libertà personale.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, contestando in particolare l’attribuzione di condanne per estorsione e rapina mai intervenute e l’automatismo ostativo applicato dall’amministrazione. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame, rilevando che le condanne riportate non erano automaticamente ostative e che non risultavano precedenti per estorsione e rapina. In ottemperanza, la Questura adottava l’8.11.2023 un nuovo diniego, fondato sulla condanna del 30.6.2022 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente impugnava il nuovo provvedimento con motivi aggiunti, invocando la Corte costituzionale n. 88/2023 e l’assenza di una valutazione attuale di pericolosità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo, perché il provvedimento impugnato è stato superato dal nuovo atto conseguente a rinnovata istruttoria e sorretto da motivazione parzialmente diversa. La decisione si concentra quindi sui motivi aggiunti.
Il punto di partenza è testuale: l’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020 non ammette alle procedure di emersione gli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva o a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen., per i delitti contro la libertà personale, per i reati in materia di stupefacenti e per le altre fattispecie elencate. La disposizione è giudicata chiara nel precludere l’accesso a chi abbia riportato condanne per stupefacenti.
Poiché la condanna del 30.6.2022 riguarda anche il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, ne deriva l’inammissibilità del richiedente alla procedura e l’impossibilità di ottenere il titolo di soggiorno. Il TAR sottolinea che la norma non opera distinzione in base alla natura o alla qualificazione del reato né alla pena concretamente irrogata.
Il richiamo alla Corte costituzionale n. 88/2023 è respinto: quella pronuncia concerne unicamente gli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, nella parte in cui includevano tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro quelle, anche non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, comma 2, cod. pen., senza consentire la verifica in concreto della pericolosità sociale. L’art. 103, comma 10, che disciplina la diversa ipotesi dell’emersione, non è stato toccato da quella decisione.
Il Collegio valorizza poi la clausola correttiva contenuta nella lett. d) del medesimo comma 10, che per i reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen. impone una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR osserva che il legislatore può legittimamente prevedere automatismi ostativi, purché il bilanciamento tra sicurezza dello Stato e diritti dello straniero resti ragionevole e proporzionato. I motivi aggiunti sono quindi infondati.
Da ultimo, il Collegio esamina il reclamo avverso il decreto di rigetto del patrocinio a spese dello Stato e lo respinge, coerentemente con l’infondatezza delle censure. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza