Firma per immagine e soccorso istruttorio nell’otto per mille (TAR Lazio n. 2934 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, la sottoscrizione apposta mediante mera immagine di firma — cioè l’immagine digitale di una firma autografa ottenuta per scansione — non integra alcuna delle modalità di sottoscrizione previste dall’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005. Essa non è equipollente né alla firma digitale, né alla firma autografa accompagnata dalla copia del documento d’identità, né alla trasmissione da domicilio digitale censito. Ne deriva l’improcedibilità della domanda di ammissione al contributo e l’impossibilità di sanare il difetto mediante soccorso istruttorio, trattandosi di elemento essenziale mancante fin dall’origine e non di una mera irregolarità formale, nonché la legittimità dell’atto plurimotivato sorretto anche da un solo motivo fondato.
Il Fatto
La ricorrente, organizzazione non governativa riconosciuta, ha presentato istanza ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 76/1998 per accedere alla quota dell’otto per mille a diretta gestione statale dell’anno 2023, categoria “Fame nel mondo”, a fronte di un contributo richiesto per un progetto agroecologico in Senegal.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato un preavviso di rigetto, contestando la presenza di mere immagini di firma sugli allegati obbligatori e la carenza di dichiarazione bancaria sulle capacità finanziarie. Le osservazioni della ricorrente non sono state accolte; la domanda resta esclusa e l’istanza non compare negli schemi di ripartizione. La società ha quindi impugnato gli atti e, con motivi aggiunti, il D.P.C.M. di riparto e i relativi allegati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: la legge n. 222 del 1985 individua le finalità della quota a gestione statale, mentre il d.P.R. n. 76/1998 disciplina criteri e procedure, prescrivendo a pena di esclusione la presentazione della domanda secondo la modulistica approvata. Le Linee Guida 2023 richiamano ripetutamente l’esigenza di sottoscrizione, stabilendo che l’assenza degli allegati o la mancata sottoscrizione rendono la domanda improcedibile.
Il nodo giuridico è la qualificazione dell’immagine di firma. Il Collegio precisa che per “immagine di firma” si intende l’immagine digitale di una firma autografa, ottenuta per digitalizzazione di un documento cartaceo già firmato. Essa non è una sottoscrizione: è l’apposizione dell’immagine di una sottoscrizione formata altrove.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza che nega attitudine dimostrativa a tale modalità, perché rende incerta l’imputabilità dell’atto (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1141 del 2024). Dà atto dell’indirizzo del giudice d’appello sull’equipollenza tra modalità analogica e digitale ai sensi dell’art. 65 cit., richiamando Cons. Stato n. 4877 del 2025 e la più recente Cons. Stato n. 17 del 2026. Tuttavia, tale equipollenza non si estende all’immagine di firma, che non rientra in alcuna delle ipotesi dell’art. 65: non è firma digitale, non è firma autografa con copia del documento, non è trasmissione da domicilio digitale.
Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio esclude che possa operare: non si tratta di irregolarità formale da sanare, ma del recupero ex post di un elemento essenziale — la sottoscrizione — mancante ab origine, benché chiaramente richiesto.
La fondatezza di tale vizio assorbe gli ulteriori profili, poiché, a fronte di atti plurimotivati, la legittimità della determinazione accede alla legittimità di uno solo dei motivi indicati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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