Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3590 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015, l’Amministrazione che abbia eseguito il solo capo sulle spese di lite resta inadempiente rispetto all’obbligo di adottare ogni atto necessario a consentire il godimento del beneficio. Sussistono pertanto i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., non avendo l’Amministrazione fornito prova dell’esecuzione, come era suo onere. Il giudice nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’espletamento dell’incarico costituisce obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, con sentenza n. 747 del 10 dicembre 2024, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo di Euro 2.500,00. Con la stessa pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad adottare ogni atto necessario per consentire il godimento del beneficio, oltre al pagamento delle spese di lite.
Divenuta la sentenza definitiva, il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione ha eseguito il solo capo sulle spese, lasciando inadempiuti gli obblighi sul riconoscimento del beneficio e sulla corresponsione di quanto dovuto. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo ordinarsi al Ministero il pagamento delle somme, anche a mezzo di commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’esistenza del giudicato, attestato dal Tribunale di Caltagirone in data 4 marzo 2025, e la ritualità della notifica esecutiva alla Amministrazione intestataria. Ha poi constatato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669, senza che l’Amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione, onere che su di essa gravava.
Su queste premesse il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. e ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, con ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha precisato che l’incarico costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, pena le sanzioni di legge.
Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso che il commissario designato vi abbia diritto. Trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, come affermato in TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246. Il Collegio ha aggiunto che il Ministero avrebbe già dovuto provvedere all’adempimento. Il commissario, una volta insediato, deve dare immediata comunicazione alla Segreteria della Sezione. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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