Rigetto del condono edilizio per documentazione obbligatoria mai prodotta in istruttoria (TAR Calabria n. 424 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il diniego dell’amministrazione comunale è legittimo quando l’istante non ha mai prodotto la documentazione obbligatoria richiesta in sede istruttoria, indispensabile per la definizione della pratica. Il mero decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza non incide sul potere dell’amministrazione di pronunciarsi, né genera un affidamento tutelabile rispetto alla permanenza di un abuso edilizio. Quando il provvedimento negativo è sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, è sufficiente che una sola resista alle censure per confermarne la legittimità, con conseguente infondatezza o inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La sanatoria, inoltre, non può riguardare opere modificate dopo la presentazione della domanda, poiché le alterazioni successive fanno venir meno il requisito della conoscibilità dell’opera abusiva.

Il Fatto

Il ricorrente e il di lui padre hanno presentato in anni diversi distinte domande di condono edilizio relative a un immobile insistente su un’area interessata da molteplici vincoli. Il comune di Reggio Calabria ha respinto definitivamente le istanze con atto notificato nel novembre 2022.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost. per difetto di motivazione e di istruttoria e, in secondo motivo, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per genericità degli addebiti. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di irricevibilità del ricorso per mancata notifica al Ministero e alla Capitaneria di Porto, non essendo questi controinteressati tecnici, e di passare direttamente al merito, individuato nella ragione più liquida di rigetto.

Elemento dirimente è la mancata produzione, mai smentita dal ricorrente, della documentazione obbligatoria richiesta in fase istruttoria: certificazione statica, concessione demaniale, nulla osta paesaggistico, voltura delle pratiche, elaborati grafici aggiornati e riduzione in pristino degli abusi. Tali carenze sono rimaste incontestate.

Quanto al primo motivo, il ricorrente sosteneva di aver maturato un affidamento per il lungo tempo trascorso. La censura è stata respinta: il decorso del tempo non incide sul potere dell’amministrazione di pronunciarsi sul condono, né legittima un abuso. Dagli atti risulta che il comune aveva più volte richiesto integrazioni documentali, avvertendo che la mancata produzione avrebbe comportato l’improcedibilità delle domande.

Sul secondo motivo, il Collegio osserva che l’atto di diniego era fondato su una pluralità di ragioni autonome. Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, quando un provvedimento negativo è sorretto da più motivazioni autonome, è sufficiente che una sola resista alle censure per confermare la legittimità dell’intero atto, con conseguente infondatezza o inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il testo richiama sul punto Cons. Stato n. 6965 del 2025, n. 6550 del 2025, n. 6878 del 2025, n. 6373 del 2025, n. 5715 del 2025, n. 4601 del 2025, n. 3480 del 2024 e n. 2999 del 2025.

Nel caso concreto, diverse motivazioni del diniego non sono state specificamente contestate e risultano idonee da sole a sostenere il provvedimento. È incontestata la mancata produzione della documentazione obbligatoria, che impedisce all’amministrazione di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato reale degli immobili.

Il Collegio ha infine ribadito che la normativa sul condono edilizio e la giurisprudenza consolidata escludono la sanatoria quando l’opera sia stata modificata dopo la presentazione della domanda, poiché il condono può riguardare solo lo stato dell’immobile al momento della richiesta. Le alterazioni successive fanno venir meno il requisito della conoscibilità dell’opera abusiva. Il gravame è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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