Restauro conservativo richiede prova preesistenza e no doppia conformità automatica (TAR Sicilia n. 3347 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulla un diniego di sanatoria per difetto di istruttoria e rimette la pratica al riesame non copre la qualificazione dell’intervento. L’Amministrazione conserva il potere di valutare nel merito se l’opera abbia natura di restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia. L’onere di provare la consistenza originaria dell’immobile e la preesistenza del manufatto grava sul privato che invoca un regime normativo di favore, in applicazione del principio di vicinanza della prova e dell’art. 2967 c.c. Il rischio della mancata dimostrazione delle superfici e volumetrie preesistenti ricade quindi sull’istante, non sull’Amministrazione. In materia di sanatoria edilizia in Sicilia, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del silenzio-assenso regionale, trova applicazione il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Leni, all’esito del riesame disposto dal TAR con una precedente sentenza, ha nuovamente rigettato la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata nel 2011. L’istanza riguardava un progetto di variante al titolo edilizio del 2007, volto al ripristino di un balcone in pietra in luogo della finestra autorizzata al primo piano del prospetto principale.
Il primo diniego era stato annullato per difetto di istruttoria, avendo l’Ente applicato d’ufficio il regime della doppia conformità senza verificare la possibile natura ripristinatoria dell’opera. Con il nuovo provvedimento il Comune ha confermato il rigetto, escludendo la preesistenza del manufatto e rilevando il contrasto con il Regolamento Edilizio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza ex art. 54 c.p.a. di autorizzazione al deposito tardivo della memoria comunale. Le difficoltà di reperimento della documentazione, ha osservato, attengono alla sfera organizzativa dell’Ente e non integrano le circostanze eccezionali richieste dalla norma, con conseguente inutilizzabilità degli atti depositati oltre i termini dell’art. 73 c.p.a.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. Quanto alla dedotta violazione del giudicato, il Tribunale ha chiarito che la precedente sentenza non aveva qualificato l’intervento come restauro conservativo, ma solo rilevato che in tali termini era stato proposto. Il giudice aveva censurato l’operato del Comune nei limiti dell’applicazione automatica del regime della ristrutturazione edilizia, senza supplemento istruttorio. Il giudicato non ha quindi eliso il potere dell’Ente di valutare il merito, ma ha imposto una più approfondita istruttoria, che il Comune ha svolto mediante sopralluogo in contraddittorio.
Anche il travisamento dei fatti è stato escluso. Gli elementi indiziari offerti dal ricorrente — il ritrovamento della lastra in pietra e la presenza di balconi analoghi negli immobili della zona — sono stati ritenuti ragionevolmente insufficienti. Il Collegio ha ribadito che l’intervento di restauro e risanamento conservativo esige l’assoluto rispetto delle superfici e volumetrie preesistenti, la cui determinazione certa è condizione di applicabilità del regime di favore. Il relativo onere probatorio grava sull’istante secondo il principio di vicinanza della prova, richiamando TAR Sardegna n. 288 del 2011 e Cons. Stato n. 3486 del 2024.
Privo di pregio è stato ritenuto il motivo sul presunto silenzio-assenso. Le norme invocate disciplinano il rilascio delle concessioni preventive, mentre nella specie si tratta di accertamento di conformità di opere eseguite sine titulo. Il meccanismo del silenzio-assenso già previsto dalla normativa regionale è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale n. 232/2017, con la conseguenza che anche in Sicilia opera il silenzio-rigetto dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Infine, la censura sull’art. 61 del Regolamento Edilizio è stata respinta perché la norma contiene plurime prescrizioni, il cui rispetto il ricorrente non ha comprovato, secondo l’art. 64 c.p.a. Il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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