Proporzionalità della sanzione di stato nella riedizione del potere disciplinare militare (TAR Calabria n. 50 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che annulla una sanzione disciplinare espulsiva per difetto di proporzionalità delimita il potere di riedizione in senso conformativo, ma non vincola l’amministrazione nella scelta della nuova sanzione, che resta espressione di discrezionalità amministrativa. L’effetto conformativo impone di irrogare una sanzione meno grave e proporzionata ai fatti, non già una specifica misura tra quelle previste dall’art. 1357 d.lgs. n. 66/2010. Il sindacato del giudice amministrativo sulla gravità dei fatti e sulla conseguente sanzione è limitato ai casi di manifesta illogicità, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti. La pluralità di condotte, la loro reiterazione in un arco temporale ristretto e la proiezione esterna giustificano l’irrogazione di una sanzione di stato.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, era destinatario di una determina del Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale che ne disponeva la perdita del grado per rimozione. Impugnato l’atto davanti al TAR, il ricorso veniva accolto e i provvedimenti annullati; la decisione era confermata dal Consiglio di Stato.

In ottemperanza al dictum giudiziale, l’amministrazione reintegrava il militare e riavviava il procedimento disciplinare. All’esito, il medesimo Comando irrogava la sospensione disciplinare dall’impiego per dodici mesi, qualificata come sanzione di stato. Il ricorrente impugna tale determinazione deducendo eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione, sostenendo che il giudicato avesse dequotato la gravità dei fatti e imposto l’irrogazione di una sanzione di corpo ai sensi dell’art. 1358 C.O.M.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della portata del giudicato. L’effetto conformativo va individuato attraverso la lettura congiunta di dispositivo e motivazione, correlata ai dati oggettivi della domanda, e delimita il potere residuo dell’amministrazione in relazione al tipo di vizio accertato. Nel caso di specie, il vizio riscontrato atteneva esclusivamente all’inappropriatezza della sanzione espulsiva, non alla rilevanza disciplinare dei fatti.

La tesi del ricorrente muove da una lettura parziale delle pronunce: la “dequotazione” delle condotte operata in sede contenziosa si riferisce unicamente alla sanzione espulsiva. Il Consiglio di Stato ha qualificato i comportamenti come disciplinarmente rilevanti e incompatibili con la retta condotta del militare, senza indicare la natura né l’entità della sanzione da irrogare in riedizione del potere, evenienza che pertiene alle scelte discrezionali dell’amministrazione, titolare del potere di irrogare una delle sanzioni proporzionali previste dal C.O.M.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa: la valutazione sulla gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti. Le due tipologie sanzionatorie, di corpo e di stato, tutelano graduazioni diverse dell’interesse pubblico: le sanzioni di stato attengono alle violazioni più gravi con effetto esterno alla compagine militare.

Nel merito, il provvedimento dà analiticamente conto di molteplici condotte: l’agevolazione di clienti a un professionista in rapporti con soggetti economici vigilati dal Reparto, la ricezione di regalie, l’accesso abusivo a banche dati, il condizionamento di controlli fiscali, l’instaurazione di rapporti di collaborazione contabile. A prescindere dall’assenza di sviluppi penali, la pluralità degli episodi, la loro reiterazione in un arco temporale ristretto e la proiezione esterna, con ripercussioni sull’immagine di estraneità e imparzialità dell’Istituzione, escludono il dedotto deficit di proporzionalità e giustificano la sanzione di stato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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