Sindacato di legittimità e proporzionalità sulla perdita del grado per rimozione (TAR Campania n. 1653 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare militare della perdita del grado per rimozione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo si arresta al limite della manifesta irragionevolezza e della manifesta sproporzione, restando esclusa ogni valutazione di merito sull’opportunità della scelta sanzionatoria. L’amministrazione non è vincolata agli esiti del processo penale e può fondare l’incolpazione su elementi di fatto autonomamente accertati in sede disciplinare, purché in contraddittorio con l’interessato. La motivazione può essere integrata per relationem dagli atti richiamati nel provvedimento. Una volta accertata la violazione del giuramento e il venir meno delle doti morali richieste per l’appartenenza al Corpo, la sanzione non è graduabile e i precedenti di carriera non ne impediscono l’irrogazione.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in ferma volontaria nell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Ministero della Difesa gli ha irrogato la perdita del grado per rimozione ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 6, del d.lgs. n. 66/2010, con cessazione immediata dal servizio permanente.

La vicenda disciplinare riguarda una condotta posta in essere in epoca antecedente e prossima all’aprile 2020, relativa alla richiesta di deposito su un conto titoli di un titolo obbligazionario di ingente valore, con utilizzo di documentazione bancaria risultata falsa. In sede penale era stata dichiarata l’improcedibilità per mancanza di querela e il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere, violazione dei canoni di gradualità e proporzionalità, sostenendo di essere egli stesso vittima di una tentata truffa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. La valutazione dell’amministrazione è ritenuta sufficientemente motivata e frutto di adeguata istruttoria, alla luce degli atti richiamati nel provvedimento, che ne integrano per relationem la motivazione.

Il Collegio esclude il difetto di istruttoria. L’amministrazione non si è limitata a recepire acriticamente i capi di imputazione, ma ha svolto un’analisi autonoma e approfondita degli elementi emersi, valutando anche le difese del ricorrente, compresa la circostanza che il titolo non poteva essere incassato per l’assenza di un messaggio MT542.

La mancata incassabilità del titolo non priva di disvalore la condotta. L’ufficiale inquirente ha valorizzato molteplici elementi: gli anomali giroconti, le segnalazioni di operazioni sospette, l’esame della situazione reddituale. Da qui la conclusione che il comportamento non poteva essere derubricato a semplice leggerezza per fiducia nel fratello.

Il Collegio esclude la manifesta sproporzione. La condotta contrasta con i principi di moralità e rettitudine, con i doveri del giuramento e con quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare, pregiudicando irrimediabilmente la relazione fiduciaria con l’amministrazione (Cons. Stato n. 2546 del 2021; n. 3281 del 2022).

Sul piano della graduabilità, il Tribunale richiama l’orientamento per cui le sanzioni disciplinari militari non possono essere graduate né si possono valorizzare elogi ed encomi ricevuti medio tempore: accertata la violazione del giuramento, la continuazione del rapporto è preclusa (Cons. Stato n. 5700 del 2018; n. 823 del 2018; n. 1724 del 2023). Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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