Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Calabria n. 767 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che riconosce al docente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è fondato quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, non abbia dato esecuzione al titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato entro un termine congruo e, in caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, passata in giudicato, era stato accertato il diritto del docente ad usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per le annualità indicate, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato, a titolo di carta elettronica a destinazione vincolata.
Non avendo l’amministrazione provveduto all’esecuzione, il ricorrente ha agito per l’integrale ottemperanza al giudicato. Il Ministero, unitamente agli Uffici scolastici regionali e territoriali, si è costituito resistendo con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato; inoltre era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le difese svolte hanno comprovato che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. L’inadempimento, per il giudice, è quindi accertato.
Il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con conseguente declaratoria di inottemperanza del Ministero resistente. Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, per dare piena ed integrale esecuzione al giudicato mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario, su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, entro i successivi sessanta giorni darà corso al procedimento, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Collegio ha inoltre delegato il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso e ha liquidato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.