Offerta economica e buona fede nella piattaforma telematica (TAR Liguria n. 11 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La piattaforma telematica di una procedura di gara che non consenta l’inserimento del valore complessivo dell’offerta economica costituisce un ostacolo tecnico alla consapevole compilazione dell’offerta, idoneo a generare un errore dell’operatore economico. In tale evenienza, la stazione appaltante è tenuta a ricostruire l’effettiva volontà del partecipante, privilegiando la distinta giustificativa allegata all’offerta, formata contestualmente, rispetto alle mere risultanze dell’applicativo. La valutazione deve essere condotta in omaggio ai principi di buona fede e affidamento di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023, non potendosi presumere che l’operatore abbia scientemente formulato un’offerta superiore alla base d’asta, idonea a determinarne la sicura esclusione.
Il Fatto
Una società, mandataria di un costituendo raggruppamento con altra impresa, aveva partecipato a una gara indetta dalla società di gestione aeroportuale per l’affidamento del servizio di sicurezza, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara imponeva, a pena di esclusione, l’indicazione del valore complessivo dell’offerta e delle sue componenti, con costi della manodopera e oneri di sicurezza rigidamente predeterminati. In sede di compilazione, tuttavia, la piattaforma telematica non consentiva l’inserimento dell’importo complessivo del servizio offerto, generando un segnale di allerta per valore non congruo.
Il raggruppamento aveva quindi inserito un importo calcolato per differenza, allegando una distinta esplicativa delle componenti dell’offerta. Dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione del concorrente per superamento della base d’asta. Il provvedimento, unitamente agli atti endoprocedimentali, era stato impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto i primi tre motivi di ricorso. Quanto alla mancata comunicazione dei risultati delle offerte tecniche prima dell’apertura di quelle economiche, il verbale della seduta del 12 giugno 2025 ha confermato che la Commissione aveva proceduto dapprima all’attribuzione dei punteggi e solo successivamente all’apertura delle buste economiche. Parimenti infondata è risultata la censura concernente il mancato esercizio dei poteri istruttori, avendo la Commissione riscontrato le incongruenze e rimesso al responsabile unico del procedimento le conseguenti determinazioni. Il Tribunale ha poi escluso l’incompetenza del R.U.P. ad attivare il soccorso istruttorio, richiamando la clausola generale di cui all’art. 7 dell’all. I.2 del d.lgs. n. 36/2023, nonché la carenza dei presupposti specifici e documentati richiesti dall’art. 16 del medesimo decreto per la configurazione di un conflitto di interessi.
Accolto, invece, il quarto motivo, relativo all’illegittimità dell’esclusione per superamento della base d’asta. La circostanza che la piattaforma non consentisse l’inserimento dell’importo complessivo era pacifica e risultava confermata dall’avviso della stessa stazione appaltante, che aveva riconosciuto l’idoneità del difetto a indurre in errore l’operatore economico. Il Tribunale ha quindi valorizzato la distinta allegata contestualmente all’offerta, documento formatosi nell’esatto momento della presentazione e pertanto dotato di valenza decisiva.
Da tale documento emergeva un’offerta complessiva di importo inferiore alla base d’asta, scomponibile nelle singole voci, con costi generali capaci di assorbire gli oneri da interferenza non menzionati nel dettaglio. L’importo riversato nella piattaforma era stato calcolato per differenza con la base non ribassabile e non corrispondeva ad alcuna componente qualificata dell’offerta. Secondo il Collegio, in presenza di un ostacolo tecnico alla formulazione consapevole dell’offerta, la ricerca della volontà effettiva dell’operatore deve privilegiare la documentazione giustificativa rispetto alle risultanze dell’applicativo. L’esclusione è stata pertanto annullata, con riammissione del raggruppamento alla gara. La fondatezza solo parziale delle doglianze ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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